Querela della persona giuridica e veridicità delle dichiarazioni sul potere di rappresentanza (Cass. pen. Sez. VII n. 32749 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, la previsione dell’art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta, e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo sul punto. La veridicità di tali dichiarazioni deve pertanto presumersi fino a contraria dimostrazione. Ne discende la legittimità della querela sporta dalla società per mezzo di delegati e subdelegati, senza che rilevi la mancata acquisizione in atti della procura speciale. Il motivo di ricorso che riproponga le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame è generico e, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 e 337 cod. proc. pen., sostenendo che si sarebbe dovuto prosciogliere per mancanza della condizione di procedibilità. Con il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 624 cod. pen. e il vizio di motivazione; con il terzo lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla riferibilità della querela alla persona giuridica. Il motivo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità si desume dalla assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il giudice di appello, rileva la Corte, ha fornito una motivazione diversa rispetto a quella di primo grado, argomentando in particolare sulla procura speciale rilasciata dal rappresentante della società, esistente e valida, e ritenendo irrilevante la sua mancata acquisizione in atti. Da ciò discende la legittimità della querela sporta dalla società per mezzo di delegati e subdelegati.
Sul piano sostanziale, il motivo è anche manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte richiama il principio secondo cui l’art. 337 cod. proc. pen. richiede soltanto l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che presenta la querela, restando esclusa la prova della veridicità delle sue dichiarazioni, che si presume fino a contraria dimostrazione. Sono citati i precedenti Sez. II n. 23534 del 18.04.2019, n. 12455 del 2008 e n. 8368 del 2014.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impugnata non presenta vizi, perché il giudice di appello ha fornito una motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato. La Corte di appello ha chiarito che la tenuità va esclusa per l’abitualità del ricorrente, con conseguente impossibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La doglianza non si confronta con la definizione normativa di abitualità, per la quale il comportamento è abituale quando l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; la commissione di più reati della stessa indole risulta adeguatamente motivata. Parimenti congrua è la motivazione sul diniego di esclusione della recidiva, stante l’accresciuta pericolosità sociale.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 337 c.p.p. – Formalità della querela
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso