Confisca obbligatoria di opere contraffatte anche in assenza di condanna (Cass. pen. Sez. I n. 28339 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca obbligatoria degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere d’arte, già prevista dall’art. 178 d.lgs. n. 42 del 2004 e oggi disciplinata dall’art. 518-quaterdecies cod. pen., può essere disposta dal giudice dell’esecuzione anche in assenza di condanna, purché la sussistenza del fatto di reato, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, sia stata accertata in un giudizio svoltosi nel pieno contraddittorio e con ampia partecipazione degli interessati. Una volta intervenuta la prescrizione, il giudizio non può proseguire al solo fine di compiere quell’accertamento, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. L’abrogazione della norma previgente integra un’ipotesi di abrogatio sine abolitione, essendo la disposizione riprodotta nella nuova formulazione codicistica.

Il Fatto

Due dipinti attribuiti a un celebre pittore e la relativa documentazione, sottoposti a sequestro nell’ambito di un processo conclusosi con sentenza di primo grado che dichiarava la prescrizione dei reati, contestati come commessi in un arco pluriennale. Il soggetto interessato presentava istanza di restituzione al Tribunale, che, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva invece la confisca.

Proposta opposizione, il medesimo Tribunale confermava la misura ablativa, richiamando l’accertamento della falsità dei dipinti emerso nell’istruttoria dibattimentale e rilevando che la stessa sentenza di proscioglimento aveva escluso elementi idonei a condurre a un’assoluzione nel merito. Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale, per essere stata adottata la confisca in assenza di un giudicato sulla sussistenza del reato e di qualsiasi accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa in diritto. L’art. 178 d.lgs. n. 42 del 2004, tanto nella parte relativa al reato quanto in quella sulla confisca, è stato abrogato dall’art. 5, comma 2, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22. Si tratta però di abrogatio sine abolitione, perché la norma è stata identicamente riprodotta nell’art. 518-quaterdecies cod. pen., salvo l’inasprimento sanzionatorio. La confisca degli esemplari contraffatti era ed è dunque obbligatoria.

Da tale qualificazione discende il secondo passaggio. La misura è pacificamente adottabile dal giudice dell’esecuzione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata sotto il profilo oggettivo e soggettivo in un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 13539 del 30/01/2020, nonché Sez. III n. 1503 del 22/06/2017 e Sez. I n. 17546 del 20/04/2012, per affermare che, intervenuta la prescrizione, il processo non può proseguire al solo scopo di compiere quell’accertamento, in forza dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

Il Collegio precisa poi la natura dell’istituto: si tratta di confisca obbligatoria non assimilabile a quella dell’art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., poiché non riguarda beni intrinsecamente criminosi. Pertanto, ove disposta in assenza di condanna, postula comunque l’accertamento incidentale del fatto nei suoi elementi essenziali, come già chiarito da Sez. III n. 30687 del 04/05/2021.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che l’accertamento richiesto vi è stato. Sebbene i reati siano stati dichiarati prescritti in esito al giudizio di primo grado, la declaratoria è intervenuta dopo lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, che aveva già conferito sufficiente certezza alla falsità delle opere. Il ricorso è pertanto infondato. Su un piano ulteriore, il Collegio osserva che l’istanza di restituzione si fondava su un contratto di mandato non prodotto in atti e su un diritto privo di interesse concreto, con conseguente carenza d’interesse a impugnare. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 518-quater c.p.

Tutte le 19 sentenze sull'art. 518-quater c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *