Riesame del divieto di detenzione armi per fatti sopravvenuti (TAR Campania n. 4994 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 TULPS, ha efficacia illimitata nel tempo; nondimeno, l’autorità di pubblica sicurezza è tenuta ad attivare un procedimento di riesame allorché l’interessato prospetti la sopravvenienza di fatti nuovi ovvero sia decorso un termine ragionevole dal provvedimento inibitorio. In tali evenienze, l’obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990 si riespande e la sua violazione legittima il ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
Il Fatto
Con decreto del 3 marzo 2015, il Prefetto di Napoli aveva vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, in ragione di un procedimento penale per detenzione abusiva di armi e dell’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nel 2012 per i reati di corruzione e associazione per delinquere.
In data 19 maggio 2025, l’interessato aveva inoltrato istanza di revoca del divieto, rappresentando la sopravvenienza di sentenze penali favorevoli: una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione e una di estinzione del reato di detenzione illegale dell’arma, con assoluzione per altra contestazione. La Prefettura non aveva riscontrato l’istanza, sicché il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che l’art. 39 TULPS, a differenza di altre misure amministrative limitative, non fissa un termine di durata del divieto imposto dal Prefetto. L’efficacia illimitata nel tempo non esclude, però, il dovere di riesame: la valutazione di pericolosità del soggetto è ancorata al momento di emanazione dell’atto e deve essere aggiornata quando muta il quadro fattuale.
Il presupposto dell’obbligo di provvedere sussiste in presenza di due condizioni: la prospettazione di fatti nuovi, astrattamente idonei a superare i rilievi ostativi originari, e il decorso di un termine ragionevole dal provvedimento. La nuova valutazione deve essere condotta alla luce del comportamento successivo dell’istante e della sua complessiva personalità, in funzione del rinnovato giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi.
Nel caso di specie, entrambe le condizioni ricorrono: il divieto risale al 2015 e le sentenze penali favorevoli costituiscono sopravvenienze rilevanti. La Sezione richiama il proprio precedente di cui alla sentenza n. 2500/2025, in continuità con l’orientamento già espresso nella sentenza n. 6752/2021.
Il ricorso è accolto e l’illegittimità del silenzio è dichiarata: l’Amministrazione dovrà concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Nota della Redazione
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