Tariffe gas, costi TEL e CON ammessi solo se impugnati tempestivamente (TAR Lombardia n. 2526 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui l’Autorità di regolazione individua, per un arco temporale definito, le voci di costo ammesse al riconoscimento tariffario in via eccezionale integra un atto amministrativo generale a contenuto prescrittivo, con destinatari indeterminabili a priori e determinabili a posteriori, e non un atto normativo. Essa è idonea a ledere in via immediata e diretta la posizione dell’operatore che ne contesti il perimetro, con la conseguenza che l’onere di impugnazione grava su di essa entro il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Il ricorso proposto avverso il provvedimento applicativo che si limiti a dare attuazione a quei criteri è pertanto inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

La ricorrente opera nel settore della distribuzione del gas naturale e gestisce il servizio di misura in numerosi Comuni. Con istanza del 17 dicembre 2020 ha chiesto il riconoscimento dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori per il 2019; con successiva comunicazione del 28 dicembre 2020 ha domandato, in via aggiuntiva, il riconoscimento di ulteriori costi per gli anni 2017-2019, per un importo complessivo di oltre otto milioni di euro.

ARERA ha respinto l’istanza con la deliberazione 413/2021/R/gas, rilevando che i costi richiesti erano estranei al perimetro di ammissibilità. La società ha impugnato tale delibera e, nel corso del giudizio, ha proposto motivi aggiunti avverso l’avvio del procedimento di rideterminazione dei costi 2011-2016 e, poi, avverso la deliberazione conclusiva 207/2024/R/gas, con cui l’Autorità ha rideterminato in autotutela gli importi già riconosciuti, decurtando oltre dieci milioni di euro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo di ammissibilità, rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., e ha individuato l’atto effettivamente lesivo nella determinazione DIEU n. 13/2020, con cui ARERA aveva stabilito ex ante, per gli anni 2017-2019, le voci di costo aggiuntive ammesse a riconoscimento, limitandole ai soli costi del personale incaricato della gestione delle SIM.

La determinazione non ha natura regolamentare: difetta del requisito dell’astrattezza, poiché non regola una serie indefinita di casi, ma una vicenda determinata nel tempo, esaurita la quale vengono meno i suoi effetti. Si tratta di atto amministrativo generale a portata prescrittiva, i cui destinatari sono indeterminabili a priori ma determinabili a posteriori, secondo il criterio già indicato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2012.

Da qui la decorrenza del termine per impugnare. I provvedimenti a contenuto generale dell’Autorità sono soggetti a pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 69/2009. Poiché la determinazione è stata pubblicata in data 10 luglio 2020, il termine di decadenza decorreva da quella pubblicazione, e la mancata impugnazione ha consolidato i suoi effetti. La deliberazione 413/2021/R/gas si è limitata ad applicare quei criteri.

Il Collegio ha aggiunto che, anche qualificando l’atto come regolamentare, la conclusione non muterebbe: le disposizioni di “volizione-azione”, direttamente e autonomamente lesive, vanno impugnate immediatamente senza attendere l’atto applicativo a contenuto vincolato, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 4464 del 2020.

Nel merito, il gravame è comunque infondato, poiché i costi indicati nell’istanza attengono alla gestione, esercizio e manutenzione dei gruppi di misura, già coperti dalla componente t(ins) della tariffa. Quanto ai motivi aggiunti avverso l’avvio del procedimento, l’atto ha natura endoprocedimentale e il ricorso è inammissibile. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è invece respinto: la deliberazione 207/2024/R/gas ha natura provvedimentale di autotutela, legittimamente esercitata oltre i diciotto mesi, poiché il termine decorre dal momento in cui l’amministrazione apprende la falsa rappresentazione dei fatti, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 8/2017 e con l’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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