Cessata materia del contendere per accesso esitato dopo il ricorso (TAR Campania n. 4996 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm., la sopravvenuta adozione del provvedimento di accesso ai documenti ex artt. 22 e segg. legge n. 241/1990 determina la cessata materia del contendere, purché l’istanza sia stata esitata in modo satisfattivo. La declaratoria di cessazione presuppone l’accertamento che l’interesse fatto valere dal ricorrente abbia trovato piena soddisfazione. La proposizione del ricorso, anche quando l’esito sia favorevole all’istante, conserva efficacia causale rispetto alla determinazione ostensiva sopravvenuta, ove l’atto di accesso sia stato adottato in un momento successivo alla notifica del gravame. Ne consegue che l’amministrazione, soccombente in senso sostanziale, è tenuta al pagamento delle spese di lite, inclusi il compenso e il rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva notificato al Comune di Napoli un atto stragiudiziale di invito, diffida e messa in mora, volto a ottenere l’accesso a documenti amministrativi ex artt. 22 e segg. legge n. 241/1990. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, aveva proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., domandando la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sulle richieste contenute nella diffida.
Nelle more del giudizio, il Comune aveva esitato l’istanza di accesso nei giorni 9 e 13 aprile successivi, adottando il provvedimento ostensivo richiesto. Il ricorrente, con memoria depositata il 18 giugno 2026, aveva quindi domandato la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di dover pronunciare la cessata materia del contendere, accogliendo la prospettazione del ricorrente. La sopravvenuta adozione del provvedimento di accesso, intervenuta nelle more del giudizio, aveva infatti integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale sotteso alla domanda, privando la controversia del suo oggetto originario.
Il Tribunale ha poi esaminato la richiesta di condanna alle spese, valorizzando il profilo temporale della vicenda. Il ricorso risultava depositato in data 7 gennaio 2026, mentre la determinazione ostensiva dell’amministrazione si era concretizzata solo nei successivi 9 e 13 aprile 2026.
Proprio in ragione di tale successione cronologica, il Collegio ha riconosciuto che il gravame aveva esercitato efficacia causale sull’adozione del provvedimento favorevole. La proposizione del ricorso aveva cioè costituito lo stimolo decisivo che aveva indotto l’amministrazione a esitare l’istanza, sicché il ricorrente non poteva essere considerato soccombente in senso processuale.
Da tale presupposto è derivata la possibilità di accogliere la richiesta di condanna del Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in dispositivo nella misura di € 1000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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