Inammissibili i motivi che chiedono un riesame del merito probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 14763 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, investa il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le risultanze istruttorie, riproponendo la valutazione degli elementi fattuali già disattesi in appello, è inammissibile, perché alla Corte di cassazione non è riconosciuto il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame operato dal giudice di merito, al quale soltanto spetta scegliere tra le varie risultanze probatorie quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto e non può risolversi nell’erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le risultanze di causa, sottratta al sindacato di legittimità. La censura relativa all’interpretazione di una clausola contrattuale impone alla parte l’onere di specificare i canoni asseritamente violati e il punto in cui il giudice del merito se ne sia discostato.
Il Fatto
Un incendio aveva interessato un capannone industriale adibito a sede di un’impresa di confezionamento, propagandosi anche al limitrofo fabbricato ove operava un’impresa di carpenteria metallica. I titolari di quest’ultima convenivano in giudizio il proprietario del fabbricato da cui, secondo la loro prospettazione, erano scoccate le scintille e la società conduttrice del capannone, chiedendone la condanna solidale al risarcimento ai sensi degli artt. 2049, 2050 e 2051 cod. civ.
Il Tribunale rigettava la domanda verso il proprietario per difetto del rapporto di custodia e riconosceva un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30 per cento, imputando il restante 70 per cento alla società conduttrice, con rigetto della domanda di manleva verso la compagnia assicurativa. La Corte d’appello rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente quello incidentale, rideterminando gli importi liquidati. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2700 e 2733 cod. civ. e dell’art. 246 cod. proc. civ., contestando il valore confessorio attribuito alle dichiarazioni rese ai Carabinieri e la ritenuta estraneità dei lavori di ristrutturazione rispetto alla copertura assicurativa. La Corte lo dichiara inammissibile: le obiezioni, pur formulate come errori di diritto, investono l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e mirano a una nuova valutazione fattuale preclusa al giudice di legittimità. Quanto alla capacità di testimoniare, il giudice di merito l’aveva esclusa perché il dichiarante avrebbe potuto essere convenuto come autore della condotta dannosa, sicché le doglianze risultano eccentriche rispetto alla ratio decidendi.
Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1917 e 1362 ss. cod. civ., sostenendo l’operatività della polizza anche per l’attività svolta dal collaboratore. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge presuppone l’individuazione di un errore nella ricerca o nell’interpretazione della norma, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. n. 31211 del 2022). La censura sull’interpretazione della clausola è inoltre assertiva, non avendo la parte specificato i canoni concretamente violati (Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 9461 del 2021).
Il terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 2729, 2049 e 2050 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando la ricostruzione presuntiva del nesso causale. La Corte ricorda che le presunzioni semplici costituiscono prova completa, apprezzabile anche in via esclusiva dal giudice di merito, e che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso (Cass. n. 31071 del 2021).
Il quarto motivo censurava il riparto di responsabilità e il quinto la risarcibilità del danno da canoni di locazione e l’ammissione della prova in appello. Entrambi sono inammissibili: il concorso di colpa percentuale è frutto di un procedimento logico e non matematico, insuscettibile di giustificazione analitica ove il giudice dia conto del criterio seguito (Cass. n. 8487 del 2022; Cass. n. 22549 del 2018); quanto all’art. 2697 cod. civ., la censura è scrutinabile solo se deduce l’attribuzione dell’onere della prova a una parte diversa da quella onerata (Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016), e il vizio processuale non esonera dal rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., secondo le indicazioni della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 (Cass. Sez. Un. n. 8950 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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