Onere di riproposizione in appello e non contestazione del quantum risarcitorio (Cass. civ. Sez. III n. 7903 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale né di riproporre espressamente le domande e le eccezioni non accolte per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ.: le contestazioni sul quantum del credito risarcitorio costituiscono mere difese, rispetto alle quali l’onere di riproposizione non opera. Il principio di non contestazione ex art. 115, primo comma, cod. proc. civ. può operare solo in relazione a fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non rispetto a fattispecie giuridiche, come l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro su condotta, nesso di causalità, evento e pregiudizio economico, di carattere valutativo e riconducibili al thema probandum ex art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa di ferramenta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano una società produttrice di colorifici, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per violazione del diritto di esclusiva pattuito per il territorio di un Comune. La società eccepiva l’inadempimento della controparte agli obblighi promozionali e di incremento annuo degli acquisti, l’intervenuto recesso per giusta causa nel 2009 e, in via subordinata, contestava analiticamente il quantum della pretesa risarcitoria.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo prevalente, nel bilanciamento dei reciproci inadempimenti, quello dell’attrice. La Corte d’appello di L’Aquila, qualificato il contratto come concessione di vendita, riteneva invece provata la violazione del patto di esclusiva e l’ingiustificata interruzione della fornitura, condannando la società al risarcimento nella misura richiesta dalla controparte. La società ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione d’appello per aver ritenuto abbandonate, in violazione dell’art. 346 cod. proc. civ., le contestazioni mosse in primo grado sul quantum. La Corte accoglie il motivo e ribadisce che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere domande ed eccezioni non accolte. La disciplina dell’art. 346 cod. proc. civ., nella versione risultante dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, determina un effetto devolutivo limitato e non automatico, con giudicato implicito sulle domande ed eccezioni non riproposte.

Tale preclusione non opera per le questioni rilevabili d’ufficio e per le mere difese, che si sostanziano nella contestazione o negazione del fatto costitutivo. Ne consegue che il convenuto, il quale abbia contestato in primo grado la pretesa attorea sia nell’an sia nel quantum, non è tenuto a riproporre in secondo grado le contestazioni sul quantum, potendo limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.

Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, la ricorrente contesta l’applicazione del principio di non contestazione per la determinazione del danno. La Corte accoglie anche tali censure. Il principio, che produce l’effetto di relevatio ab onere probandi, può operare solo rispetto a fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non anche a fattispecie giuridiche come l’accertamento del diritto al risarcimento, di carattere fortemente valutativo.

La Corte distingue poi il rilievo della non contestazione a seconda che riguardi fatti non conoscibili d’ufficio, rispetto ai quali opera il principio dispositivo, ovvero circostanze di rilievo istruttorio su cui è necessario un controllo probatorio. In ogni caso l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. non reca alcuna finzione di dimostrazione: il fatto non contestato può fondare la decisione, ma può anche essere reputato inesistente quando constino prove contrarie. La Corte territoriale ha quindi errato ad accordare il risarcimento nella misura richiesta applicando il principio di non contestazione. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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