Eccezione di incompetenza territoriale incompleta e radicamento del foro (Cass. civ. Sez. II n. 27054 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisca l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare il giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente, per ciascuno, il giudice ritenuto competente. L’eccezione formulata in modo generico o incompleto è inammissibile e la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al profilo non contestato. Tale incompletezza è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, non essendo necessario che il profilo sia specificamente denunciato nel ricorso.

Il Fatto

Un avvocato conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, un altro difensore e ulteriori soggetti, chiedendo il risarcimento del danno da diffamazione che assumeva derivato dalla produzione di documentazione in un procedimento civile pendente davanti al Tribunale di Padova.

I convenuti eccepivano l’incompetenza per territorio del giudice adito, invocando la competenza del Tribunale di Padova quale forum commissi delicti e, in subordine, del Tribunale di Lecco. Il giudice adito accoglieva l’eccezione, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Padova e condannava l’attore alle spese. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 45 della legge n. 69 del 2009, che ripropone i contenuti del previgente terzo comma. In tema di competenza territoriale per diritti di obbligazione, il convenuto deve formulare l’eccezione a pena di decadenza nella comparsa di risposta, con riferimento a tutti i criteri concorrenti degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.

Trattandosi di eccezione di rito in senso stretto, essa richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi i profili: la contestazione del foro e l’indicazione del giudice ritenuto competente. La regola vale anche per le domande di risarcimento del danno da illecito aquiliano, restando escluso che il giudice possa supplire alla genericità o all’incompletezza dell’eccezione.

Il Collegio richiama il principio per cui l’art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte provengano, comprese quelle extracontrattuali. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana deve contestare entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma, il forum commissi delicti e il forum destinatae solutionis.

Nel caso concreto manca una specifica contestazione del forum destinatae solutionis: la difesa dei convenuti aveva contestato la scelta del foro solo in relazione al forum rei e al forum commissi delicti. L’eccezione deve pertanto ritenersi non ritualmente formulata e la causa resta radicata davanti al giudice adito.

La Corte precisa infine che non rileva la mancata denuncia di tale profilo nel ricorso: l’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza. Il ricorso è quindi accolto, l’ordinanza impugnata cassata e la competenza dichiarata in capo al Tribunale di Milano, con termine di tre mesi per la riassunzione e assorbimento del secondo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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