Motivazione del riesame per relationem e gravi indizi in contesto associativo (Cass. pen. Sez. VI n. 611 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare, il novellato art. 292, comma 2, cod. proc. pen. non è incompatibile con la motivazione per relationem né con forme di motivazione per incorporazione del contenuto della richiesta cautelare, purché l’ordinanza dia conto di un’autonoma valutazione calibrata sulle posizioni dei singoli indagati. Quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo verificare che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento e che la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Restano estranee al sindacato di legittimità le censure che investono la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate. L’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. è valutabile secondo il parametro proprio del giudizio cautelare, senza necessità di un accertamento definitivo sull’esistenza del sodalizio mafioso.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico, nonché di un episodio specifico di acquisto di sostanza stupefacente. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza proposta avverso l’ordinanza applicativa.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, con i quali ha contestato la carenza di autonoma valutazione nel provvedimento genetico, la genericità e la mancanza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la configurabilità dell’aggravante mafiosa e la sussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che la censura non si confronta con le argomentazioni del Tribunale, il quale — richiamando la giurisprudenza consolidata — ha accertato che l’ordinanza impugnata non si era limitata a un acritico recepimento dell’impostazione accusatoria, contenendo un giudizio calibrato sulle posizioni dei singoli indagati.

Il raffronto tra la richiesta cautelare e le parti riprodotte nell’ordinanza, secondo la difesa sintomo di nullità, non è decisivo. La tecnica redazionale per incorporazione, tanto più se imposta dalla mole del materiale indiziario e dalla complessità del procedimento, non determina di per sé la nullità dell’ordinanza. Il giudizio di merito del Tribunale, secondo cui nei commenti e nelle considerazioni del g.i.p. si rinviene un’autonoma valutazione, non è rivalutabile in sede di legittimità.

Sul secondo motivo, la Corte ricorda il perimetro del controllo di legittimità: si verifica solo se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento e la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica, restando esclusa ogni censura che investa la ricostruzione dei fatti. Nel caso di specie il ricorrente ha prospettato una pluralità di elementi potenzialmente favorevoli, comprese le intercettazioni e l’assenza di rapporti diretti con il vertice del sodalizio, che non rendono però la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.

Quanto all’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., il motivo è manifestamente infondato: l’aggravante va valutata secondo il parametro proprio del giudizio cautelare, nel cui ambito può accertarsi il rapporto strumentale tra l’associazione finalizzata al narcotraffico e quella di tipo mafioso. Il Tribunale aveva chiarito come l’attività di spaccio si inserisse nel più ampio contesto criminale gestito da un sodalizio ritenuto sussistente in autonomo procedimento.

Infine, sulle esigenze cautelari, la Corte rileva che le condotte risalgono al novembre 2019, ma mancano elementi concreti dai quali desumere la rescissione del rapporto associativo. Il tempo trascorso, considerato il contesto criminale e il radicato inserimento dell’indagato nel settore del narcotraffico, non fa dubitare dell’attualità delle esigenze cautelari. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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