Conversione del ricorso in appello per proscioglimento con parte civile (Cass. pen. Sez. V n. 12850 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata ad appellare la sentenza di proscioglimento pronunziata dal giudice di pace, anche dopo le modifiche apportate all’art. 593 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorso diretto per cassazione della parte civile avverso la sentenza di primo grado è ammissibile, per quanto qui rileva, esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione. Ne consegue che, se il ricorso propone censure di motivazione, esso va convertito in appello ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice competente.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Acqui Terme ha assolto l’imputato dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste. All’imputato era contestato di aver presentato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati un esposto contenente accuse relative all’integrità e alla condotta professionale di un avvocato che, nominato d’ufficio, lo aveva difeso in un procedimento penale, offendendone così la reputazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, articolando due motivi. Con il primo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudicante avesse travisato l’interpretazione dell’art. 598 cod. pen., che non escluderebbe la punibilità dell’autore di un esposto diretto al Consiglio dell’Ordine forense. Con il secondo ha lamentato che l’imputato non avrebbe formulato addebiti specifici, ma accuse generiche accompagnate da epiteti volgari, con violazione del limite della continenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene che il ricorso debba essere convertito in appello. Il passaggio decisivo muove dalla più recente indicazione delle Sezioni Unite, intervenute all’udienza del 30 gennaio 2025, secondo cui la sentenza di proscioglimento pronunziata dal giudice di pace è appellabile dalla parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio dell’imputato, anche dopo le modifiche apportate all’art. 593 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Chiarito ciò, la Corte ricorda che il ricorso diretto per cassazione della parte civile avverso la sentenza di primo grado è ammissibile, per quanto di interesse, esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione.

Tale limite assume rilievo dirimente nel caso concreto. Le censure articolate con il secondo motivo di ricorso, a prescindere dalla loro formale intestazione, integrano infatti vizi di motivazione e non sono dunque proponibili con il ricorso per cassazione.

Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per il relativo giudizio di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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