Inottemperanza al versamento della cauzione e impossibilità economica (Cass. pen. n. 11242/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di inottemperanza al versamento della cauzione di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, l’impossibilità economica dell’imputato di far fronte all’obbligazione può essere dedotta anche mediante l’allegazione di circostanze idonee a sostenere la situazione di indigenza, quali il sequestro e la confisca di tutti i beni, che impongono al giudice di procedere a un accertamento in concreto delle reali condizioni economiche del soggetto al momento dell’inottemperanza, non potendosi esigere dal prevenuto una prova impossibile (negativa non sunt probanda). Il giudice, a fronte di una non implausibile allegazione difensiva di impossidenza economica e del principio di prova offerto mediante l’allegazione del decreto ablatorio, deve fondare l’affermazione di responsabilità penale solo all’esito di opportune verifiche istruttorie idonee a smentire motivatamente la prospettazione difensiva.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Napoli, con conferma della Corte d’appello di Napoli, per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver omesso di depositare, entro il termine di quindici giorni, la somma di euro 15.000 alla Cassa delle Ammende, come disposto dal Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione, con decreto n. 168/16 “A” del 21 marzo 2015. L’imputato ha dedotto in appello la propria impossibilità economica, derivante dal sequestro di prevenzione e dalla successiva confisca definitiva di tutti i beni, nonché dal lungo periodo di detenzione, ma la Corte d’appello ha ritenuto non assolto l’onere di documentare la propria incapienza.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 31 e 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato sulla base di argomentazioni viziate, che non avevano tenuto conto della dedotta impossibilità economica, e per avere omesso l’accertamento della reale condizione economica, nonostante l’onere di allegazione dei fatti impeditivi fosse stato assolto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso. Ha osservato che il giudice dell’esecuzione, nel valutare la sussistenza del reato di inottemperanza al versamento della cauzione, deve verificare se l’omesso versamento sia dipeso da impossibilità economica, accertando in concreto le reali condizioni economiche del soggetto al momento dell’inottemperanza. La Corte ha richiamato il principio per cui l’impossidenza, essendo una situazione caratterizzata dal «non» avere, risulta oltremodo difficile da dimostrare in senso positivo (negativa non sunt probanda), e non può esigersi in capo all’imputato uno standard allegativo ulteriore.
La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, l’imputato aveva dedotto in appello la propria situazione di indigenza, allegando il sequestro di prevenzione e la successiva confisca definitiva di tutti i beni, nonché il lungo periodo di detenzione, circostanze idonee a sostenere la deduzione di impossibilità economica. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto insufficiente l’allegazione del provvedimento ablatorio, senza documentare l’effettiva incapacità economica nel periodo in cui era tenuto al versamento, richiedendo un onere probatorio che la giurisprudenza di legittimità ritiene non esigibile. La Cassazione ha quindi affermato che, a fronte di una non implausibile allegazione difensiva e del principio di prova offerto, il giudice avrebbe dovuto fondare la responsabilità penale solo all’esito di opportune verifiche istruttorie, idonee a smentire motivatamente la prospettazione difensiva. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame che si conformi ai principi enunciati, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso.
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Nota della Redazione
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