Nessun termine perentorio per depositare l’ordinanza di riesame reale (Cass. pen. Sez. III n. 9430 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. alle disposizioni dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. conserva natura recettizia e resta riferito alla formulazione originaria della norma richiamata. Non trovano quindi applicazione, nel settore della cautelare reale, il termine perentorio per il deposito della decisione e il divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace introdotti dalla legge 8 aprile 2015, n. 47. Il requisito di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi, richiesto dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., riguarda la motivazione nel suo complesso e non ogni singola contestazione, ed è compatibile con la tecnica dell’incorporazione degli atti del procedimento. In tema di sequestro preventivo a fini di confisca, il tribunale del riesame può esercitare il potere integrativo della motivazione sul periculum in mora quando questa sia non già del tutto mancante, ma solo incompleta.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 6 settembre 2024, rigettava l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato e confermava il sequestro preventivo emesso dal GIP in data 25 luglio 2024. Oggetto del vincolo era un bene demaniale composto da otto box in muratura, tra cui quello in uso all’indagato, occupato, secondo l’accusa, per l’esercizio di una attività di pescheria in assenza di titolo, con contestazione del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.
La difesa ricorreva per cassazione con quattro motivi, lamentando la perdita di efficacia della misura per il tardivo deposito della motivazione dell’ordinanza di riesame, il difetto di autonoma valutazione del provvedimento genetico, l’insussistenza del fumus commissi delicti e l’inesistenza della motivazione sul periculum. Il ricorso è stato trattato cartolarmente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal primo motivo, dichiarato inammissibile, ribadendo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18954 del 31/03/2016. Nel riesame reale il rinvio dell’art. 324, comma 7, all’art. 309, comma 10, ha natura recettizia e deve intendersi riferito alla versione originaria della disposizione richiamata. Ne deriva l’inapplicabilità del termine perentorio per il deposito della decisione e del divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace, introdotti dalla legge n. 47/2015 nel solo settore personale.
Il percorso argomentativo si fonda su un argomento letterale e uno sistematico. Il legislatore del 2015 è intervenuto sul comma 7 dell’art. 324 sostituendo le parole “articolo 309, commi 9” con “articolo 309, commi 9, 9-bis”: la mancata modifica del comma 10 conferma il carattere recettizio del richiamo. Sul piano della ragionevolezza, la clausola derogatoria delle eccezionali esigenze cautelari risulterebbe di fatto inoperante nei sequestri a fini di confisca, dove il periculum è in re ipsa.
La Corte richiama inoltre la Sezioni Unite n. 26268 del 28/03/2013, che ha riconosciuto la legittimità di una disciplina differenziata tra cautelare reale e personale, e la Sezioni Unite n. 51207 del 17/12/2015, che ha imposto di verificare la concreta compatibilità delle disposizioni richiamate nel settore reale. Viene confermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già esaminata da Sez. III n. 52157 del 2018.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva la genericità per aspecificità: la doglianza si limita a censurare il difetto di autonoma valutazione del GIP senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza, che dà conto del requisito. Il richiamo all’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. impone di riferire la valutazione al provvedimento nel suo complesso e non a ogni singola contestazione, essendo compatibile con la tecnica dell’incorporazione.
Il terzo motivo è inammissibile perché la difesa ignora che il Regolamento comunale del 2018, notificato all’interessato, prevedeva la cessazione automatica dei contratti alla scadenza quindicennale, con esclusione del rinnovo tacito: la tardività della notifica della successiva disdetta del 2020 diviene così circostanza irrilevante. Il quarto motivo infine cade perché non si verte in ipotesi di motivazione assente sul periculum, ma solo incompleta, ciò che legittima il potere integrativo del tribunale del riesame ai sensi di Sez. III n. 3038 del 2023. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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