Opposizione al rigetto del patrocinio segue il rito penale, non il civile (Cass. pen. Sez. IV n. 10910 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo speciale per gli onorari di avvocato contenuto nell’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non esclude che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115/2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale. Il carattere accessorio del sub-procedimento rispetto al rapporto processuale cui accede impedisce di qualificarlo come autonomo e di attrarre la fase di opposizione, instaurata nell’ambito di un procedimento penale, al rito civile sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., e ora al rito semplificato di cui agli artt. 281-decies e segg. cod. proc. civ. È pertanto abnorme il provvedimento che dichiari inammissibile l’opposizione sul presupposto della mancanza dei requisiti di tali riti civili.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che veniva respinta con decreto per superamento del limite di reddito previsto dalla legge. Avverso tale decreto il difensore proponeva opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice competente.
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con provvedimento del 07.06.2024, dichiarava inammissibile l’opposizione. Muoveva dalla premessa che, per effetto del rinvio operato dall’art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002 al processo speciale per gli onorari di avvocato, la fase di opposizione davanti al giudice di merito fosse disciplinata dalle forme del rito sommario di cognizione e, per i procedimenti instaurati dopo il 28.02.2023, dal rito semplificato. Rilevava che l’atto introduttivo era privo dei requisiti previsti da tali norme. Il ricorrente impugnava il provvedimento con ricorso per cassazione, deducendone l’abnormità sia per l’adozione con sentenza in luogo di ordinanza, sia per la declaratoria di inammissibilità fondata su una lettura solo letterale della disposizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il rinvio operato dall’art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002 era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e segg. legge 13 giugno 1942, n. 794, ed è attualmente regolato dal procedimento sommario di cognizione in forza degli artt. 14 e 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Su questo terreno si sono formati due orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, il richiamo del comma 3 avrebbe natura recettizia delle forme di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., in forza del rinvio agli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 150/2011, che hanno sostituito l’art. 28 legge n. 794/1942. Un secondo orientamento ritiene invece che il procedimento di ammissione al patrocinio e la relativa impugnazione siano regolati dalle disposizioni generali previste per il procedimento principale, rispetto al quale si trovano in rapporto di incidentalità.
Il Collegio aderisce a quest’ultima lettura, muovendo dai principi delle Sezioni Unite n. 30181 del 24.05.2004, che qualificano il procedimento per l’ammissione al patrocinio come collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale, di cui costituisce procedura accessoria intesa a garantire la difesa nel giudizio. Da ciò deriva la necessità di coordinare il sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali del processo penale.
La Corte richiama altresì la pronuncia di Sez. IV n. 13230 del 27.01.2022, che distingue il procedimento autonomo di liquidazione dei compensi del custode e dell’ausiliario — cui si applica il rito civile, con competenza esclusiva del giudice civile — da quello accessorio al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che non può che seguirne il rito. Nella stessa direzione si collocano Sez. IV n. 1223 del 16.10.2018 e Sez. IV n. 29385 del 26.05.2022, che escludono la natura ricettizia del comma 3 dell’art. 99 e confermano l’applicabilità degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115/2002, coordinati con le disposizioni generali del processo penale.
Su queste basi il provvedimento impugnato è abnorme: esso ha dichiarato inammissibile l’opposizione sull’erroneo presupposto dell’applicabilità del rito civile. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, perché il giudice dell’opposizione proceda secondo il rito corretto.
Nota della Redazione
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