Inammissibile il ricorso per cassazione avverso il riesame del sequestro probatorio reiterato (Cass. pen. Sez. I n. 28822 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare opera solo quando vi sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto alle decisioni che definiscano l’incidente cautelare per aspetti meramente procedurali. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che abbia respinto l’istanza ex art. 324, comma 5, cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., quando proponga violazioni di legge non dedotte con i motivi di riesame. Nel sequestro probatorio il sindacato di legittimità ex art. 325 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, restando censurabile la sola motivazione apparente, non ancorata alle peculiarità del caso concreto. È consentito al Tribunale del riesame rispondere alle deduzioni difensive traendo elementi di giudizio dagli atti, essendogli precluso soltanto di integrare la motivazione individuando finalità probatorie non indicate dal pubblico ministero.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del riesame, ha respinto con ordinanza del 9 aprile 2026 la richiesta di annullamento di un decreto di sequestro probatorio emesso dalla locale Procura della Repubblica. Il vincolo riguarda un immobile adibito ad attività commerciale, interessato da un incendio, ed è finalizzato a effettuare accertamenti tecnici nell’ambito del procedimento.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione con quattro motivi, deducendo l’illegittima integrazione della motivazione del pubblico ministero, l’assenza del potere di reiterare il sequestro prima della scadenza dei termini di impugnazione della precedente decisione di annullamento, la motivazione apparente sulle finalità probatorie e la natura sostanziale dell’annullamento già intervenuto. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto delimitato l’ambito del giudicato cautelare. Il relativo effetto preclusivo presuppone un effettivo apprezzamento del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria e non si produce quando l’incidente cautelare sia stato definito per aspetti meramente procedurali, secondo il principio di Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010. Nel caso concreto il precedente provvedimento era stato annullato per mancanza di motivazione, senza alcun esame degli altri profili del sequestro, sicché la doglianza sul punto è priva di effettive censure.
Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per una ragione processuale. Essi non erano stati proposti al Tribunale del riesame e incorrono quindi nella causa di inammissibilità dell’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso avverso le decisioni del riesame, come confermato da Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016 e dalle più recenti pronunce di Sez. 1, n. 13073 del 20/03/2026 e Sez. 1, n. 41711 del 31/10/2025.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sul decreto di sequestro probatorio, ammesso ex art. 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. La nozione di violazione di legge include la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, secondo le Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004. In tema di sequestro probatorio la motivazione è apparente quando le argomentazioni sul carattere di pertinenza o di corpo del reato dei beni non sono ancorate alle peculiarità del caso concreto, come precisato da Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014.
Nel caso esaminato il ricorso non ha dedotto il difetto di ancoraggio al caso concreto, ma l’insufficienza della motivazione sulle esigenze probatorie, lamentando la mancata indicazione della tipologia degli accertamenti, dei consulenti e della proporzionalità del vincolo. Tale censura si spinge oltre i limiti del sindacato sulla motivazione apparente e propone un motivo non consentito dalla norma processuale.
Il primo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. Il Tribunale si è limitato a rispondere alle deduzioni del riesame, traendo elementi di giudizio dagli atti, attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ciò che è precluso è integrare la motivazione individuando finalità probatorie non indicate dal pubblico ministero, come precisato da Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025 e da Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.