Rifiuti e animus dereliquendi: illegittima l’ordinanza sindacale di rimozione (TAR Umbria n. 288 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra la nozione di rifiuto di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006 il materiale custodito dal detentore in uno spazio recintato e destinato al riutilizzo per recinzioni o opere precarie, in assenza dell’animus dereliquendi. L’ordinanza sindacale di rimozione adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006 è illegittima per difetto di istruttoria quando non dimostri l’attualità del presupposto di fatto. È parimenti illegittima, per violazione delle garanzie partecipative, l’ordinanza che disponga la rimozione con riferimento a un immobile non indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il Corpo Forestale redigeva un verbale nei confronti del ricorrente, proprietario di due particelle catastali nel Comune di Cascia, rilevando la presenza di materiali qualificabili come rifiuti, tra cui un cassone, un motociclo, una bicicletta, pneumatici usati e contenitori. Sulla base della segnalazione, il Comune comunicava l’avvio del procedimento per l’adozione di un provvedimento di rimozione, riferendosi alla sola particella n. 128.
Il ricorrente presentava osservazioni, eccependo di non essere responsabile dell’abbandono e documentando l’avvenuto smaltimento dei rifiuti, anche mediante ditta autorizzata. Con ordinanza sindacale n. 36 del 12.06.2025, il Comune disponeva la rimozione dei rifiuti da entrambe le particelle. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Umbria, deducendo violazione dell’art. 183, comma 1, lett. a) e dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, difetto di istruttoria e carenza del presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è pacifico tra le parti, alla luce del verbale della Polizia Municipale del 14 maggio 2026, che non vi siano più rifiuti da rimuovere. Permane tuttavia l’interesse alla decisione nel merito, per l’accertamento del comportamento tenuto dal ricorrente.
La questione centrale riguarda la qualificazione giuridica dei materiali depositati nella corte recintata. Il ricorrente aveva tempestivamente comunicato di aver rimosso i materiali dalla particella n. 128, documentandone lo smaltimento e segnalando la collocazione altrove dei materiali che riteneva riutilizzabili. L’unico accertamento invocato in senso contrario dal Comune, ossia la nota del 28 aprile 2026, è in realtà coerente con la prospettazione del ricorrente quanto alla sistemazione della particella n. 128.
Il Tribunale osserva che per i materiali residui — lastre ondulate in metallo e parti di rete elettrosaldata — manca l’animus dereliquendi. Si tratta di materiali che non rilasciano sostanze inquinanti e vengono largamente recuperati per essere riutilizzati in opere precarie o recinzioni. Nel procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento non è rinvenibile alcuna valutazione contraria.
Ne consegue che appare assai dubbio che possa ritenersi integrato il presupposto della definizione giuridica di rifiuto data dall’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006, come modificata dal d.lgs. 205/2010 in attuazione della normativa europea. La norma richiede che il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi della sostanza o dell’oggetto.
In ogni caso, anche dubitando della legittimità dell’attività di recupero e riutilizzo, delle sue modalità concrete o dell’idoneità dello spazio recintato al deposito, il Collegio ravvisa una carenza di comunicazione procedimentale all’origine dell’ordinanza, non essendo contestato che la comunicazione di avvio si riferisse soltanto alla particella n. 128. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto: l’ordinanza è illegittima, in parte per mancata dimostrazione dell’attualità del presupposto di fatto e in parte per difetto di partecipazione procedimentale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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