Silenzio inadempimento maturato; l’amministrazione deve concludere il procedimento (TAR Basilicata n. 91 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso la delibera comunale di revisione della pianta organica delle farmacie non legittima l’amministrazione sanitaria a rimanere inerte sull’istanza di trasferimento presentata dal titolare di farmacia. Fintanto che la delibera non sia sospesa o annullata, essa resta efficace e l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’obbligo di provvedere sussiste in capo all’ASP con riferimento alle istanze di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, in quanto il relativo procedimento trova disciplina nella legge n. 475/1968.
Il Fatto
La titolare di una farmacia ubicata nella frazione di Monticchio Bagni del Comune di Rionero in Vulture presentava all’ASP di Potenza un’istanza volta ad ottenere il trasferimento dell’esercizio in un nuovo locale sito nel capoluogo, a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie comunali che aveva previsto la presenza di quattro farmacie nel capoluogo stesso.
A corredo dell’istanza, la ricorrente allegava la documentazione richiesta, tra cui la planimetria del nuovo locale, il parere di idoneità igienico-sanitaria e il certificato comunale attestante il rispetto delle distanze. Non avendo ricevuto risposta, la titolare notificava ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi sulla propria istanza, chiedendo che fosse accertato l’obbligo dell’ASP di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente rilevato che l’impugnazione della delibera comunale di revisione della pianta organica, proposta dalle altre farmacie del capoluogo, non poteva giustificare l’inerzia dell’amministrazione. La delibera, nella parte in cui consentiva il trasferimento, risultava infatti tuttora efficace, non essendo stata né sospesa né annullata.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che l’ASP, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1968 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è tenuta a concludere il procedimento amministrativo avviato con l’istanza di trasferimento. L’obbligo di provvedere in modo espresso non può essere eluso neppure in pendenza di un contenzioso che coinvolga atti presupposti, in quanto la loro efficacia non è automaticamente sospesa dalla sola proposizione del ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, assegnando all’ASP un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza per provvedere sull’istanza e condannando l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite. Ha inoltre disposto la comunicazione della decisione anche alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, per i profili di eventuale responsabilità connessi all’inerzia.
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Nota della Redazione
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