Rifiuti speciali da attività commerciale e riduzione TARSU (Cass. civ. Sez. V n. 4915 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, la riduzione della superficie tassabile prevista dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e dalle corrispondenti clausole del regolamento comunale opera tutte le volte in cui in una parte dell’immobile si formino, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, rifiuti speciali smaltiti dal produttore a proprie spese. Ai fini dell’applicazione della norma rileva il dato oggettivo della formazione del rifiuto, non la natura dell’attività esercitata. La nozione di produttore di rifiuti non coincide con quella di produttore di beni: è produttore di rifiuti il soggetto la cui attività genera rifiuti, anche quando si tratti di mera attività commerciale. È pertanto errata la decisione che neghi la riduzione sul solo presupposto della natura commerciale, e non industriale, dell’attività, omettendo di accertare in concreto il tipo e la natura dei rifiuti prodotti, la loro assimilabilità agli urbani e le superfici su cui gli stessi si formano.
Il Fatto
Una società esercente commercio di infissi, porte e serramenti riceveva un avviso di accertamento e una cartella di pagamento con cui il Comune e il concessionario della riscossione richiedevano il versamento della TARSU per gli anni di imposta dal 2006 al 2011. La società impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che riuniva i ricorsi e li accoglieva, riconoscendo la riduzione del 75% sulle superfici destinate all’attività, ai servizi igienici, agli uffici e ai magazzini.
Il Comune appellava limitatamente alla pretesa relativa all’anno 2011. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame, rilevando che l’attività della contribuente era di semplice commercio, senza produzione diretta di rifiuti speciali, e che il ritiro degli infissi dai clienti costituiva una cortesia ricompresa nel prezzo di vendita. Escludeva altresì le ulteriori riduzioni e il rimborso per difetto di documentazione. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra l’analisi sul primo motivo, che investe la corretta interpretazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 6, lett. b), del regolamento comunale. La tesi del giudice di appello — riduzione applicabile solo alle attività di produzione in senso stretto, di natura industriale — viene respinta.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 183 cod. amb., che definisce produttore di rifiuti il soggetto la cui attività produce rifiuti, distinguendolo dal produttore del prodotto, e dall’art. 184 cod. amb., che qualifica come rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli assimilati agli urbani. Le due nozioni, osserva la Corte, sono state indebitamente sovrapposte dal giudice regionale.
Le disposizioni richiamate subordinano la riduzione al solo dato oggettivo della formazione del rifiuto speciale nella parte di superficie considerata, cioè allo scarto derivante dall’attività propria e diretta del contribuente. Ne consegue che cartoni, imballaggi e resi dell’attività di vendita costituiscono rifiuti formati dalla società, restando irrilevante che gli stessi siano ritirati presso i clienti a titolo di cortesia.
Il vizio della sentenza impugnata è dunque di natura giuridico-concettuale, non fattuale: la Commissione ha incentrato la verifica sul tipo di attività imprenditoriale e non sulla natura dei rifiuti prodotti. È mancato l’accertamento sul tipo di imballaggio, sulla sua assimilabilità agli urbani e sulla determinazione delle superfici su cui i rifiuti speciali si formano e sono smaltiti.
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento delle restanti censure, di natura subordinata. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di merito e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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