Rimborso premi anticipati dal mandatario con rappresentanza escluso dall’IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 19536 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, i rimborsi di somme anticipate dal mandatario in esecuzione di un mandato con rappresentanza conferitogli dal cliente costituiscono mere partite di giro e, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, restano esclusi dalla base imponibile, non avendo natura di corrispettivo. L’esclusione opera ove sia provata la contemplatio domini, ossia l’operare in nome e per conto del mandante, secondo quanto accertato dal giudice di merito sulla base dell’assetto contrattuale. L’anticipazione dei premi assicurativi effettuata dal mandatario nell’ambito di un contratto di servizi con i concessionari non è assorbita nell’attività di intermediazione assicurativa svolta per la compagnia, né può essere qualificata come operazione accessoria ad essa, atteso che le due prestazioni appartengono a piani distinti e non sovrapponibili. Le esenzioni di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 vanno interpretate restrittivamente, richiedendo una verifica sostanziale della natura dell’attività svolta, non limitata alla qualifica soggettiva del prestatore o al mero collegamento funzionale con il settore assicurativo.

Il Fatto

A seguito di controllo, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento IVA con cui riqualificava come operazioni esenti, e non escluse, i riaddebiti ai concessionari dei premi relativi alle polizze “perdite pecuniarie”, rideterminando il pro-rata e recuperando l’IVA in detrazione. La contribuente, agente di una compagnia assicurativa spagnola, impugnava l’avviso deducendone anche il difetto di motivazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la contribuente appello incidentale sulla carenza motivazionale. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava entrambi gli appelli, qualificando i rimborsi delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente come operazioni escluse ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e non come operazioni esenti, con conseguente illegittimità della ripresa. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla cosiddetta “doppia conforme”, rilevando che la censura dell’Ufficio articola una vera e propria doglianza in diritto, come tale scrutinabile in sede di legittimità.

Nel merito, il giudice di appello aveva accertato l’esistenza di due distinti rapporti giuridici: il rapporto di agenzia assicurativa tra la società e la compagnia, remunerato con provvigioni esenti, e il contratto di servizi tra la società e i concessionari, nell’ambito del quale questi ultimi conferivano alla società un mandato con rappresentanza per la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, inclusa l’anticipazione dei premi. La Corte ha ritenuto che tale ricostruzione in fatto, non censurabile in sede di legittimità, non configuri un unicum economico tra le prestazioni, dovendosi mantenere separate le diverse componenti del rapporto.

Richiamando i principi elaborati dalla Corte di giustizia in tema di prestazioni complesse e di interpretazione restrittiva delle esenzioni, la Corte ha evidenziato come la riconduzione all’area dell’esclusione dipenda dalla prova della spendita del nome del mandante. Nel mandato senza rappresentanza, invece, la finzione giuridica di due prestazioni identiche fornite consecutivamente attrae nel campo di applicazione del tributo anche il costo del servizio. La ratio dell’esclusione di cui all’art. 15 risiede invece nella natura di semplici partite di giro delle somme rimborsate, che non costituiscono corrispettivo.

La Corte ha inoltre valorizzato il proprio orientamento restrittivo in materia di operazioni esenti, precisando che la qualificazione come intermediazione assicurativa dipende dal contenuto concreto dell’attività e non dalla mera qualifica soggettiva del prestatore. Ne consegue che non ogni attività connessa alla gestione dei premi può essere qualificata come operazione assicurativa esente.

Alla luce di tali rilievi, la pronuncia impugnata è stata ritenuta esente dal vizio denunciato, con conseguente rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposto per il caso di accoglimento dell’impugnazione principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *