Rifiuto dell’alcoltest e pene sostitutive: incidente e precedenti escludono la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. IV n. 39168 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, la circostanza che il conducente abbia provocato un incidente stradale, pur non integrando un’aggravante del reato, vale di per sé ad escludere che il fatto possa qualificarsi di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Alla causa di non punibilità osta, inoltre, l’abitualità del comportamento desumibile dai precedenti iscritti nel casellario, che rilevano come fatti storici sintomatici di reiterazione di condotte irregolari di guida anche quando siano stati oggetto di successiva depenalizzazione. Quanto alle pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può fondare la prognosi negativa sull’adempimento delle prescrizioni facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla loro natura, dal loro numero e dall’epoca di commissione degli illeciti, oltre che dalla gravità del fatto.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conducente coinvolto in un sinistro lungo una strada provinciale. I militari intervenuti avevano constatato che l’uomo manifestava sintomi di ebbrezza: alito vinoso, eloquio confuso ed equilibrio precario. Richiesto di sottoporsi all’alcoltest, il conducente si era rifiutato. Da qui il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992.
Il Tribunale di Civitavecchia aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di arresto e a 1.500 euro di ammenda. La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna. Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché l’omessa sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e lo ritiene manifestamente infondato. Dalla motivazione della sentenza di appello emerge con chiarezza che il ricorrente ha provocato un incidente stradale. La Suprema Corte richiama le Sezioni Unite n. 46625 del 2015, secondo cui tale circostanza, pur non essendo aggravante del reato in esame, vale di per sé ad escludere la particolare tenuità.
All’applicazione della causa di non punibilità osta, inoltre, l’abitualità del comportamento. Dal certificato penale risultano una condanna per guida in stato di ebbrezza nella forma più grave, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, e due episodi di guida con patente revocata. Questi ultimi, benché oggetto di successiva depenalizzazione, rilevano come fatti storici sintomatici di una reiterazione di condotte irregolari.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ricorda che il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, potendo anche un solo elemento risultare sufficiente. Richiama sul punto Sez. II n. 23903 del 2020 e Sez. V n. 43952 del 2017. Nel caso concreto la Corte di appello ha escluso le attenuanti alla luce della personalità negativa dell’imputato e in mancanza di elementi positivi, con motivazione coerente e non manifestamente illogica.
Il secondo motivo, sulla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, è anch’esso manifestamente infondato. L’art. 58 della legge n. 689/1981, anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 150/2022, preclude la sostituzione quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. La Corte richiama Sez. III n. 9708 del 2024 e Sez. II n. 45859 del 2024, secondo cui il giudice non può argomentare la prognosi negativa facendo esclusivo riferimento ai precedenti, ma può valorizzarne natura, numero ed epoca.
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha indicato specificamente le ragioni del giudizio prognostico negativo: la gravità del fatto, per avere il ricorrente provocato l’incidente, e la mancanza di affidabilità desumibile dai precedenti, tra cui una condanna per guida in stato di ebbrezza nella forma più grave. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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