Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 32752 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare in modo specifico e critico la motivazione del giudice di merito, si limiti a riprodurre doglianze già vagliate e disattese e a sollecitare una diversa lettura delle fonti probatorie. Il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del compendio probatorio né l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto, poiché un simile procedere trasformerebbe la Corte di cassazione in giudice del fatto. La nullità della querela per difetto del potere di proporla è esclusa quando il soggetto che l’ha presentata sia stato facoltato dal legale rappresentante della persona giuridica offesa e, in ragione del ruolo ricoperto, fosse specificamente chiamato a verificare i reati oggetto dell’imputazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza confermata in appello, per il reato di allaccio abusivo alla rete idrica di un immobile di cui era locatario e unico beneficiario della fornitura. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo deduce la mancanza della condizione di procedibilità, sostenendo la nullità della querela presentata dal responsabile del nucleo operativo della società erogatrice del servizio, per difetto di legittimazione. Con il secondo motivo censura l’apparato motivazionale, con particolare riferimento ad alcune deposizioni testimoniali, deducendo travisamento della prova. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono giudicati manifestamente infondati perché privi di specificità e meramente assertivi: gli stessi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il secondo motivo, in particolare, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente, osserva la Corte, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte territoriale, che appare logica e congrua e corretta in punto di diritto, dunque immune da vizi di legittimità.

Sulla validità della querela, riproposta acriticamente in sede di legittimità, la Corte territoriale ha evidenziato che il querelante era stato facoltato a sporgere querela dal direttore generale della società erogatrice del servizio. In ragione del ruolo ricoperto in seno alla società, e proprio in quanto chiamato alla verifica di reati come quello contestato, egli non necessitava di ulteriore legittimazione. La Corte richiama, in una situazione analoga, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342-01), relativa ad altre figure di responsabili per la sicurezza.

Quanto alle doglianze sul quadro probatorio, le stesse si palesano tutte in fatto. La sentenza di appello, conformemente a quella di primo grado, dà conto dell’univoco compendio a carico dell’imputato, locatario dell’immobile e unico a beneficiare dell’allaccio abusivo. La Corte territoriale ha evidenziato che la presenza di un conoscente, asseritamente ospite, non è risultata provata e comunque non escluderebbe la responsabilità del prevenuto: considerando che il contratto di locazione era a lui intestato, non appare verosimile che un ospite occasionale abbia potuto attuare la condotta senza che l’imputato ne fosse a conoscenza.

Rispetto a tale motivata e coerente pronuncia, il ricorrente chiede una nuova lettura degli elementi di fatto e l’adozione di diversi parametri di valutazione. La Corte ribadisce che un simile procedere è inammissibile. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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