Discarico del conto del cassiere sanitario e sindacato sulla regolarità formale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 15 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile non richiede una necessaria e autonoma revisione analitica del rendiconto quando la sua idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, richiesta dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont., sia già stata verificata per conti della medesima tipologia. Il giudice contabile può quindi fondare il discarico sulla già accertata rispondenza del conto agli indicatori di regolarità, desumendola dalla costante verifica operata sui rendiconti analoghi. L’attività istruttoria di revisione, in assenza di indicazioni contrarie nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, cod. giust. cont., può essere destinata ad altre figure di agenti contabili. Resta fermo che la valutazione di conformità del rendiconto non può essere rimessa ad automatismi: il discarico presuppone pur sempre che non emergano ragioni ostative all’accoglimento della proposta del giudice designato.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2014. Il magistrato designato all’esame del conto, con apposita relazione redatta ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., ha rimesso gli atti al Collegio proponendo il discarico dell’agente contabile.

La proposta si fonda su una circostanza di carattere organizzativo. In pregresse pronunce lo stesso giudice contabile aveva dettato una serie di indicazioni per la corretta predisposizione dei rendiconti dei cassieri ed economi dei vari comprensori sanitari. Esaurita quella fase di messa a norma, l’attività di revisione sui conti successivi aveva costantemente confermato la rispondenza dei rendiconti alle indicazioni impartite. Il Giudice designato ha quindi ritenuto non più necessaria una specifica verifica analitica del conto in epigrafe. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di metodo: il conto, per essere approvato, deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, come richiesto dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. Su questo requisito si era concentrata l’attività di verifica svolta negli anni precedenti, all’esito della quale erano intervenute proposte di discarico e conformi provvedimenti.

Il dato determinante, secondo il giudice contabile, è che tale verifica di rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, cod. giust. cont. per l’anno 2025. Il venir meno di quella specifica prescrizione istruttoria incide sul perimetro dell’esame rimesso al Collegio e giustifica una rimodulazione dell’attività di revisione.

La Corte valorizza poi l’esigenza di destinare le risorse disponibili ad altre figure di agenti contabili. La prosecuzione di un’analitica verifica sui rendiconti già conformati risulterebbe, secondo il Collegio, incompatibile con l’ottimale utilizzo delle esigue risorse dell’ufficio. La proposta del Giudice designato si colloca entro questo bilanciamento tra esigenze di controllo e capacità operativa dell’apparato.

Il passaggio argomentativo decisivo è quello della continuità della regolarità. Non emergendo ragioni per ritenere che il conto in esame si discosti dai rendiconti analoghi già verificati, il Collegio ritiene che la medesima rispondenza già accertata connoti anche il conto in epigrafe. Ne consegue che una specifica revisione non appare necessaria ai fini del discarico.

Di qui la decisione. Il Collegio, condividendo la prospettazione del Giudice designato, dispone il discarico dell’agente contabile per il conto in esame e non pronuncia sulle spese. La sentenza chiude il giudizio di conto con manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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