Previdenza vigili del fuoco: resta applicabile l’art. 61 d.P.R. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 132 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 61, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, che estende al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni dettate per le corrispondenti categorie di militari, non è stato abrogato dal d.lgs. n. 139/2006. La natura civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non osta all’applicazione della disciplina previdenziale militare, poiché la norma opera un rinvio per qualifiche professionali determinate, rimaste invariate nel nuovo assetto ordinamentale. Al personale con qualifica di capo squadra esperto si applica pertanto l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con la misura dell’aliquota ivi prevista, secondo i principi enunciati dalle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021.

Il Fatto

La vicenda riguarda un ex appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in quiescenza dall’8 marzo 2019 con la qualifica di capo squadra esperto, titolare di una pensione liquidata con il sistema di calcolo “misto” ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.

Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota annua del 2,44 per cento in luogo di quella del 35 per cento prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, con condanna ai maggiori ratei arretrati. L’INPS ha impugnato la decisione davanti alla Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello.

La Motivazione della Corte

L’Istituto previdenziale ha sostenuto l’erroneità della sentenza per avere trascurato la natura civile e non militare del personale dei vigili del fuoco. A suo avviso l’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973 sarebbe stato di fatto superato dalla normativa successiva e dal nuovo assetto organizzativo del Corpo, con conseguente inapplicabilità delle norme previdenziali dettate per i militari.

La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla legge n. 469/1961, che già qualificava il Corpo nazionale dei vigili del fuoco come avente carattere civile. Rileva poi che la legge n. 850/1973, nel riordinare le carriere, all’art. 11, comma 2, faceva espressamente salve le norme sul trattamento di quiescenza e quelle previste dall’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Collegio osserva che il d.lgs. n. 139/2006, pur abrogando la legge n. 850/1973 ad eccezione di alcuni articoli, non ha inciso sull’art. 61, che resta pienamente vigente per il personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili. Il riferimento è a determinate qualifiche professionali, confluite nel nuovo ruolo istituito dal d.lgs. n. 217/2005, che ne ha mantenuto la denominazione.

La Corte aderisce all’indirizzo univoco già affermatosi in seno alle Sezioni di appello, richiamando numerose pronunce del 2024, del 2023 e degli anni precedenti. Poiché l’appellato è cessato dal servizio con la qualifica di capo squadra esperto, trovano applicazione le disposizioni del Capo II del Titolo III del d.P.R. n. 1092/1973, in cui è collocato l’art. 54, oggetto delle pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021.

L’appello è pertanto respinto perché giuridicamente infondato, con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza dell’appellante e sono liquidate forfettariamente in euro 1.000, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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