Rifiuto della prestazione e inadempimento datoriale plurimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21965 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti a prestazioni corrispettive, nel valutare la legittimità del rifiuto di eseguire la prestazione opposto a fronte dell’inadempimento datoriale, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, avendo riguardo non al mero dato cronologico ma ai rapporti di causalità e proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, alla luce degli obblighi di correttezza e buona fede. Nella valutazione comparativa possono rientrare distinte e successive condotte datoriali inadempienti, in grado di incidere negativamente, nel loro complesso e nelle reciproche interazioni, sulla funzione economico-sociale del contratto. Resta fermo che i tempi di reazione non possono essere dilatati fino a perdere la connessione anche logica con l’inadempienza scatenante. L’accertamento sulla proporzionalità del rifiuto è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logico-giuridici.

Il Fatto

La lavoratrice era stata assunta con qualifica di impiegata di sesto livello e adibita a mansioni di responsabile stile. Dopo un periodo di cassa integrazione era stata trasferita in altra sede; all’esito di un giudizio cautelare che ne aveva sancito l’illegittimità, era stata assegnata a una diversa sede con mansioni di livello inferiore, corrispondenti al quinto livello contrattuale.

La società le aveva poi intimato il licenziamento per giusta causa, contestando l’assenza ingiustificata dalla sede di ultima destinazione. Il tribunale, in riforma dell’ordinanza della fase sommaria, aveva dichiarato illegittimo il recesso applicando la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970. La Corte d’appello di Bologna aveva respinto il reclamo della società, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società deduceva la violazione dell’art. 2103 c.c., sostenendo la legittimità della ricollocazione a mansioni di livello immediatamente inferiore. Il motivo è inammissibile: l’obbligo di assegnare la lavoratrice alle mansioni proprie del suo livello si fondava su un titolo giudiziale, il giudicato cautelare, rispetto al quale nessuna incidenza potevano avere le deduzioni successive sui requisiti dell’art. 2103, comma 2, c.c. novellato. Inoltre la Corte di merito aveva accertato in fatto la mancanza di tali requisiti, e la censura investe un accertamento fattuale, protetto dalla disciplina della cd. doppia conforme di merito ex art. 360, comma 4, c.p.c.

Il secondo motivo investiva l’art. 1460 c.c. La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui, qualora una parte adduca a giustificazione della propria inadempienza l’inadempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando i rapporti di causalità e proporzionalità tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, alla luce degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione, potendo invocare l’art. 1460 c.c. solo in caso di inadempimento totale o tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore.

Il rifiuto di ottemperare al provvedimento di trasferimento, se giustificato dalla contestuale assegnazione a mansioni dequalificanti, impone una valutazione comparativa dei comportamenti di entrambe le parti: le mansioni di destinazione vanno vagliate indipendentemente dal loro concreto svolgimento, non essendo i provvedimenti aziendali assistiti da presunzione di legittimità.

Su tali premesse la Corte affronta la questione della latitudine del giudizio di proporzionalità, sotto il profilo cronologico e del possibile cumulo di segmenti di condotta datoriale. Fermo che i tempi di reazione non possono dilatarsi fino a perdere la connessione con l’inadempienza scatenante, si ammette che nella valutazione comparativa rientrino distinte e successive condotte datoriali inadempienti. La Corte di merito ha valorizzato la sequenza e la connessione degli inadempimenti: l’assegnazione di mansioni inferiori e dequalificanti, la mancata corresponsione della retribuzione e il pregresso trasferimento illegittimo. La valutazione di legittimità del rifiuto non esorbita dai confini della proporzionalità e della buona fede.

Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 1345 c.c., è inammissibile perché basato su un aspetto non decisivo, reggendosi la sentenza sull’autonoma ratio della legittimità del rifiuto ex art. 1460 c.c. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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