Legale rappresentante di associazione non riconosciuta responsabile solidale per i debiti d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 5274 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta risponde personalmente e solidalmente, ai sensi dell’art. 38 c.c., dei debiti d’imposta e delle relative sanzioni maturati nel periodo di investitura nella carica. La responsabilità non richiede la prova dell’attività negoziale concretamente svolta, poiché per i debiti tributari, che sorgono ex lege al verificarsi del presupposto, è sufficiente che il soggetto abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Il richiamo all’effettività dell’ingerenza circoscrive la responsabilità alle sole obbligazioni concretamente insorte durante la carica. In tema di vizio di motivazione, la riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. impone di denunciare solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento per le annualità 2012 e 2013, contestando a un’associazione sportiva dilettantistica, al suo legale rappresentante e ad altri soggetti in qualità di coobbligati solidali l’assenza dei requisiti per accedere al regime fiscale agevolato e l’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale. L’Ufficio riconteggiava così l’imposta con il metodo ordinario.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello, confermando la pronuncia di primo grado. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, incentrati rispettivamente sul vizio di motivazione, sull’onere della prova a carico dell’Ufficio e sulla responsabilità solidale ex art. 38 c.c. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che deduceva violazione degli artt. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., è infondato. La Corte ricorda che, per i provvedimenti pubblicati dopo l’11 settembre 2012, il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, va interpretato come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la mera insufficienza (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014).
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. e alla pretesa carenza di prova dell’Amministrazione, è dichiarato inammissibile. La doglianza risulta disconnessa dalla ratio decidendi: la CTR aveva rilevato in via pregiudiziale che la contribuente non aveva contestato la pretesa erariale. Il difetto di prova, non eccepito nei gradi di merito, costituisce questione nuova e come tale inammissibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, che censurava l’affermazione della responsabilità solidale ex art. 38 c.c., è infine infondato. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’ente, ed è assimilabile alla fideiussione (Cass. n. 25748 del 2008, Cass. n. 29733 del 2011). La sua ratio è contemperare l’assenza di pubblicità legale del patrimonio dell’ente con la tutela dei creditori, ricollegandosi a una concreta ingerenza nell’attività associativa.
Tale principio è applicabile anche ai debiti tributari (Cass. n. 16344 del 2008, Cass. n. 19486 del 2009), con una precisazione decisiva: per i debiti d’imposta, che sorgono ex lege al verificarsi del presupposto, risponde solidalmente chi abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, con la sola delimitazione alle obbligazioni concretamente insorte durante la carica. Nelle ipotesi di avvicendamento nella carica, chi invoca la responsabilità del rappresentante subentrante ha l’onere di provare la sua qualità di gestore; grava invece sul chiamato a rispondere dimostrare la propria estraneità alla gestione nel periodo di investitura (Cass. n. 3093 del 2021). Nel ritenere quindi la contribuente responsabile in quanto legale rappresentante nel periodo di imposta, la CTR non ha commesso alcun errore di diritto.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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