Esente da TARSU la superficie produttiva di rifiuti speciali con personale (Cass. civ. Sez. V n. 21966 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione di locali o aree alla produzione di rifiuti speciali nell’esercizio di attività agricole, commerciali, industriali o artigianali è rilevante ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, anche quando tali attività comportino la generazione collaterale, accidentale o occasionale, di rifiuti urbani per l’indispensabile presenza del personale addetto. La presenza umana è ordinariamente insita nel processo produttivo di rifiuti speciali, residuato fisiologico dell’attività di impresa. Non occorre pertanto una prova ulteriore e negativa dell’assenza di frequentazione. Incombe tuttavia al contribuente l’onere probatorio dell’esatta estensione delle superfici detassabili, restando soggetto al tributo per la parte produttiva di rifiuti urbani.

Il Fatto

Una società titolare di uno stabilimento per la produzione di cartone fibrato impugnava sei avvisi di accertamento emessi da un Comune per infedeltà della dichiarazione, con riguardo a TARSU, TARES e TARI per gli anni dal 2009 al 2014. La dichiarazione aveva indicato come imponibili solo gli ottantadue metri quadri dei locali adibiti a uffici, ritenendo esenti i duemila metri quadri dell’opificio e i tremila metri quadri dell’area scoperta pertinenziale destinata a parcheggio.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva confermato gli atti impositivi e rideterminato le sanzioni amministrative. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inesistenza del ricorso per difetto di procura alle liti. Nel ricorso nativo digitale, l’allegazione mediante strumenti informatici di una copia digitalizzata della procura cartacea, autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso.

Nel merito, i primi tre motivi vengono trattati congiuntamente. La Corte ricostruisce l’evoluzione del prelievo sui rifiuti, dalla TARSU alla TIA, alla TIA 2, al TARES e infine alla TARI, sottolineando che gli orientamenti formatisi sui tributi omologhi sono estensibili alla disciplina successiva.

Secondo la tipizzazione dei rifiuti speciali operata dall’art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, la destinazione di locali o aree alla produzione di rifiuti speciali è rilevante ai fini dell’esenzione. I rifiuti urbani generati in occasione e a causa dell’esercizio dell’attività non vengono in autonoma e separata considerazione. La coesistenza dei due tipi di rifiuti è possibile e pone solo un onere informativo sul contribuente circa l’estensione delle superfici.

Quanto all’area scoperta destinata a parcheggio, il giudice di appello ha desunto la tassabilità da un’astratta presunzione di presenza umana, senza alcun accertamento in concreto. L’esenzione riguarda le aree accessorie ai locali tassabili e non quelle accessorie alle aree esenti, salvo il collegamento funzionale ed esclusivo con l’attività produttiva. Occorre pertanto rinnovare l’accertamento sulla destinazione dell’area pertinenziale.

Il quarto motivo è fondato. L’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 impone di differenziare la detenzione in corso dall’inizio del periodo di imposta dal caso in cui essa si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo dal 20 gennaio dell’anno successivo. Essendo la dichiarazione del 1997 e il possesso ininterrotto fino al 2009, la decadenza era maturata al 31 dicembre 2014 e l’avviso era stato tardivamente notificato. Il ricorso è accolto con cassazione e rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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