Riforma assolutoria in appello e obbligo di motivazione non rafforzata (Cass. pen. Sez. V n. 10361 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di riforma, in appello, di una sentenza di condanna con pronuncia assolutoria, il giudice non è tenuto ad un corredo motivazionale rafforzato, che è imprescindibile nel solo caso dell’overturning opposto. Egli deve però confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni. Non basta inserire generiche notazioni critiche di dissenso, né la plausibilità del dubbio può ancorarsi a ricostruzioni solo astrattamente ipotizzabili, dovendo risultare agganciata alle risultanze processuali. Il giudice d’appello deve inoltre valutare l’opportunità di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, esercitando i poteri officiosi di cui all’art. 603 cod. proc. pen.
Il Fatto
La parte civile ricorrente, persona offesa in un processo per minaccia aggravata ai sensi degli artt. 612, comma 2, e 339 cod. pen., contestata all’imputato per aver minacciato la vittima con un martello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha riformato la pronuncia di condanna di primo grado, assolvendo l’imputato per non aver commesso il fatto.
Il primo giudice aveva fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa e di due testimoni oculari, giudicando inattendibile il teste della difesa. La Corte territoriale ha invece censurato il giudizio di credibilità di quelle deposizioni ed è pervenuta all’esito liberatorio. Da qui il ricorso, affidato ai vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 14800 del 2017, secondo cui la presunzione d’innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche a seconda dell’epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione. Ne deriva un diverso atteggiarsi dell’obbligo di motivazione.
In caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d’appello s’impone l’obbligo di argomentare la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio. Per il ribaltamento di una condanna, invece, il giudice può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative, con un’operazione essenzialmente demolitiva: ma deve trattarsi di ricostruzioni la cui plausibilità sia ancorata alle evidenze processuali, non solo astrattamente ipotizzabili.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 27620 del 2016 e, sul versante dell’obbligo di compiuta motivazione in caso di riforma totale, le Sezioni Unite n. 33748 del 2005, n. 6682 del 1992 e n. 45276 del 2003. Il giudice d’appello che riformi la condanna in assoluzione deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, riesaminando il materiale probatorio, senza limitarsi a generiche critiche di dissenso, e valutando l’opportunità di riassumere la prova dichiarativa decisiva ex art. 603 cod. proc. pen.
Applicando tali parametri, la sentenza impugnata non soddisfa i criteri. Non sussiste contraddizione tra l’affermazione che il teste avesse perduto il possesso dell’azienda e quella di detenzione delle chiavi e proprietà di attrezzature; né è razionale l’apprezzamento d’inattendibilità del testimone oculare, fondato su proposizioni non incompatibili. Il delitto di minaccia, quale fattispecie di pericolo, è ontologicamente inconciliabile con la produzione dell’evento, sicché il gesto di colpire non implica l’esito percussivo. La Corte censura infine l’attribuzione al terzo teste della veste di imputato di reato collegato, non risultante dalla sentenza di primo grado.
La sentenza è dunque annullata, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Nota della Redazione
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