Concordato in appello preclude questioni rinunciate in Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 2436 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo sulla pena intervenuto in grado di appello ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e a quelli non oggetto di accordo. Tale effetto preclusivo si estende all’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione. Ne consegue che è inammissibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che devolva questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell’accordo.
Il Fatto
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva riformato quoad poenam la sentenza di condanna di primo grado. A sostegno dell’impugnazione, la difesa deduceva un deficit assoluto di motivazione e l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale non avesse argomentato in ordine alla eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento nel merito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come la sentenza impugnata fosse stata emessa ai sensi degli artt. 602, comma 1-bis, e 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 2017. Tale disciplina consente alle parti di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi, determinando una nuova pena concordata.
Il giudice di legittimità ha chiarito che, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, il giudice di appello limita la propria cognizione ai soli motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo. La rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena, nei limiti della legalità della stessa, realizzano una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di ciò che non è stato devoluto, anche in punto di affermazione di responsabilità.
Conseguentemente, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo, è inammissibile. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, inclusa la fase di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione. A sostegno di tale principio, sono stati richiamati numerosi precedenti di legittimità, tra cui Sez. 3, n. 19983 del 2020, Sez. 1, n. 944 del 2019 e Sez. 2, n. 22002 del 2019, nonché la compatibilità costituzionale del rito, già affermata da Sez. 2, n. 50062 del 2023.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che dalla rinuncia erano rimasti esclusi solo i motivi afferenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio, che aveva però seguito l’indicazione concordataria. La sanzione concordata non presentava profili di illegalità, né come tale era stata rappresentata dalla difesa. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dai casi previsti dalla legge, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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