La motivazione della pena non esige tutti i criteri (Cass. pen. Sez. 7 n. 15207 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena, il giudice di merito adempie all’obbligo motivazionale quando indica gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza dover prendere in esame tutti i parametri ivi elencati. L’obbligo di motivazione risulta soddisfatto anche in relazione all’aumento per la continuazione, essendo sufficiente l’uso di espressioni sintetiche che richiamino il numero dei fatti, la gravità di ciascuno e la pena che sarebbe applicabile per ciascuno autonomamente. La doglianza del ricorrente sulla misura dell’aumento è manifestamente infondata quando la Corte territoriale abbia valutato la reiterazione delle condotte e la gravità delle lesioni, rispettando i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di trattamento sanzionatorio dei reati satellite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Brescia deducendo il vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena applicato per i reati posti in continuazione. In particolare, contestava l’aumento di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cessione continuata ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e di mesi otto di reclusione per il reato di lesioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare la manifesta infondatezza del ricorso, ha richiamato il costante indirizzo di legittimità secondo cui l’obbligo motivazionale del giudice di merito sulla commisurazione della pena è adempiuto allorché siano indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamando il precedente Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey.
Nell’esercizio del potere discrezionale di commisurazione, il giudice deve valutare gli elementi che attengono alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere, ma non ha l’obbligo di esaminare tutti i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a quelli ritenuti prevalenti. La Corte ha precisato che tale principio opera anche per l’aumento di pena per la continuazione, per il quale è sufficiente l’uso di espressioni sintetiche come quella utilizzata nel caso concreto, che richiamava il numero dei fatti commessi, la gravità di ciascuno e la pena autonomamente applicabile.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva congruamente motivato valutando la gravità dei fatti in ragione della reiterazione delle condotte di cessione di diverse sostanze per un significativo lasso temporale e la gravità delle lesioni, applicando un aumento di entità media per i reati satelliti, rispettoso dei principi affermati dalle Sezioni Unite Pizzone, con esclusione del cumulo materiale.
La sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta congruamente e logicamente motivata, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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