Riforma dell’assoluzione in appello e obbligo di rinnovare l’esame dell’imputato (Cass. pen. Sez. II n. 38656 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l’esame dell’imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. La stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato abbia reso dichiarazioni “in causa propria” e la valutazione probatoria dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità. Il principio non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l’imputato. Il giudice che pervenga per la prima volta a condannare l’imputato sulla base di prove dichiarative deve assumerle direttamente e vagliarne l’attendibilità, non essendo sufficiente la lettura di verbali di momenti processuali svoltisi aliunde.

Il Fatto

Il Tribunale di Padova aveva assolto l’imputato dal reato di ricettazione per difetto dell’elemento soggettivo, recependo la tesi difensiva sostenuta nel corso dell’esame dibattimentale. La Corte di Appello di Venezia, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha riformato la decisione assolutoria e ha dichiarato l’imputato colpevole, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su atti estranei al fascicolo; la mancanza di motivazione in relazione alla regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen.; la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte riformato la sentenza assolutoria senza rinnovare la prova dichiarativa dell’esame dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte territoriale, a confutazione dell’attendibilità della tesi difensiva, aveva richiamato le spontanee dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria e la memoria scritta volta a proprio interrogatorio a seguito dell’avviso di chiusura delle indagini. Entrambi gli atti, però, erano estranei al fascicolo per il dibattimento.

Quanto alle spontanee dichiarazioni, lo stesso pubblico ministero appellante aveva fatto espresso riferimento all’avvenuta espunzione dell’atto dal fascicolo. In relazione alla memoria, esclusane l’acquisizione a seguito del consenso delle parti, la stessa avrebbe potuto essere acquisita se utilizzata per le contestazioni a norma dell’art. 503, comma 5, cod. proc. pen., evenienza che non risulta in atti.

La Corte afferma che la questione relativa all’attendibilità della tesi difensiva, ai fini della prova del dolo, costituisce un profilo direttamente attinente la valutazione della prova dichiarativa, alla luce del rilievo dirimente accreditato alla prospettazione del ricorrente dal primo giudice. Richiamando Sez. 3 n. 16131 del 2023 e Sez. 6 n. 27163 del 2022, i giudici di legittimità ribadiscono che la necessità di assumere l’esame dell’imputato, in caso di riforma dell’assoluzione, rientra nella più generale esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.

Il principio è già stato affermato da Sez. Un. n. 27620 del 2016, secondo cui la necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l’imputato che abbia reso dichiarazioni in causa propria. L’indirizzo è coerente con la giurisprudenza convenzionale che, con la decisione Maestri e altri c. Italia dell’8 luglio 2021, ha ribadito che il mancato esame dell’imputato in appello, in relazione a un capo d’imputazione per cui era stato assolto e poi condannato, viola il principio del giusto processo ai sensi dell’art. 6, comma 1, CEDU.

Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio conforme ai principi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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