Concordato in appello: ammissibile il ricorso per cassazione avverso il rigetto (Cass. pen. Sez. II n. 12488 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la corte di appello respinge la richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., avanzata dall’imputato con il consenso del Procuratore generale, è impugnabile con ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio. L’orientamento che esclude l’impugnazione valorizza l’assenza di interesse, perché il rigetto riapre il processo e consente l’esame integrale dei motivi rinunciati e di quelli sul trattamento sanzionatorio. La questione è rimessa alle Sezioni Unite per la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza.

Il Fatto

Il Tribunale, in composizione monocratica, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per due fatti di ricettazione, ritenendo la continuazione con reati già giudicati con sentenza irrevocabile, e lo aveva condannato alla pena complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione e ottocento euro di multa.

Proposto appello, all’udienza dell’11 aprile 2024 la difesa formulava istanza di definizione mediante concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai restanti motivi e indicazione della pena finale. Il Procuratore generale prestava il consenso. La Corte di appello respingeva l’istanza, ritenendo la pena non congrua ai sensi dell’art. 133 cod. pen., e confermava la sentenza di primo grado. Ricorreva allora per cassazione la difesa, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione della legge penale quanto al mancato accoglimento del concordato e la ricorribilità del relativo rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione dell’ordinanza che respinge la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., questione che impone la trasmissione alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen..

Secondo un primo orientamento, il provvedimento di rigetto è ricorribile unitamente alla sentenza resa all’esito del giudizio. Il controllo sulla legittimità del diniego è funzionale a evitare un vulnus al diritto di difesa: l’istituto, consentendo una determinazione della pena sulla base dell’accordo, ha un innegabile effetto premiale, e la soluzione contraria esporrebbe la norma a dubbi di legittimità costituzionale. Si è osservato che non è di ostacolo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, poiché la corte, respinta la richiesta, emana comunque una sentenza impugnabile, e con essa i provvedimenti interlocutori a valenza decisoria.

In senso opposto, altro orientamento esclude la ricorribilità per difetto di interesse ad impugnare. La corte di appello, rigettando la proposta, riapre il processo, che prosegue nelle forme ordinarie e si conclude con una sentenza che esamina tutti i motivi, sia quelli sulla responsabilità sia quelli sul trattamento sanzionatorio, assorbiti dalla proposta. Le ragioni e le possibilità di difesa restano intatte, né si ravvisa violazione del diritto di difesa. Dopo il rigetto le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati.

Una delle pronunce contrarie esclude il ricorso in via analogica dalla disciplina del patteggiamento, trattandosi di istituti differenti, con diversi poteri decisionali del giudice: nel rito ex art. 444 cod. proc. pen. la sentenza ha contenuto omologatorio, mentre nel concordato in appello il giudice conserva piena cognizione. Si richiama inoltre l’art. 586 cod. proc. pen., che prevede l’impugnabilità delle ordinanze emesse nel giudizio solo congiuntamente all’impugnazione della sentenza, e il principio di tassatività delle impugnazioni, non avendo il legislatore del 2017 previsto l’impugnabilità dell’ordinanza negativa.

La Corte dà infine atto che il contrasto è stato evidenziato anche dall’Ufficio del Massimario con la Relazione n. 54 del 12 novembre 2024, e rimette la questione alle Sezioni Unite nei termini della proponibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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