Rigetto per difetto di interesse delle censure sull’accreditamento (Cass. civ. Sez. I n. 21800 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione delle prestazioni rese da strutture private in favore del servizio sanitario pubblico, la decisione di merito che si fondi su una pluralità di ragioni autonome e singolarmente idonee a sorreggerla rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure rivolte alle altre rationes decidendi, ove risultino infondate quelle mosse a una sola di esse. Il riconoscimento del diritto al corrispettivo esige la contemporanea presenza dell’autorizzazione regionale, dell’accreditamento istituzionale e della conclusione di uno specifico accordo contrattuale. L’interpretazione del contratto resta quaestio facti, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, e la sua plausibilità esclude la censura.

Il Fatto

Una società privata, avendo erogato prestazioni terapeutiche di riabilitazione agli assistiti del servizio sanitario pubblico in regime di provvisorio accreditamento nell’anno 2007, ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della azienda sanitaria per il corrispettivo asseritamente maturato a titolo di adeguamento delle tariffe. L’azienda propose opposizione.

Il Tribunale revocò il decreto e condannò l’opponente al pagamento di una somma in linea capitale. La Corte d’Appello accolse l’impugnazione dell’azienda, negando l’esistenza del credito per assenza di prova tanto dell’accreditamento della struttura quanto del contratto conforme all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. La società ricorre per cassazione con nove motivi; l’azienda resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La sentenza impugnata si regge su due ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggere il rigetto: l’assenza di prova dell’accreditamento e l’assenza di prova di un accordo contrattuale con i connotati dell’art. 8-quinquies. Ribadito il consolidato orientamento (Cass. nn. 8753/2024; 23657/2015; 17711/2014), per la remunerazione occorrono tre requisiti: l’autorizzazione regionale, l’accreditamento istituzionale e lo specifico accordo contrattuale.

La Corte esamina anzitutto gli ultimi tre motivi. Il settimo denuncia violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. La Corte ricorda che l’interpretazione del contratto è quaestio facti, non sindacabile in cassazione (Cass. n. 28324/2023). Il criterio letterale è male invocato: l’uso nel titolo della stessa espressione dell’art. 8-quinquies non esime il giudice dall’esaminare l’effettivo contenuto del documento. L’accordo individuale si risolve in un mero rinvio al Protocollo di Intesa.

Quanto al criterio sistematico, il giudice d’appello ha basato la decisione proprio sul rapporto tra accordo individuale e Protocollo, il cui art. 10 non prevedeva una mera adesione, bensì la stipulazione di singoli contratti recanti gli elementi essenziali. L’interpretazione è plausibile e insindacabile. La denuncia dell’art. 1367 c.c. è palesemente infondata, non trattandosi di attribuire senso a clausole ambigue, ma di accertare la presenza delle clausole necessarie in un contratto a forma scritta ad substantiam.

L’ottavo motivo è infondato, perché i fatti asseritamente omessi sono stati esaminati, con esito non gradito alla ricorrente. Il nono motivo non sussiste: il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati, non la loro valutazione giuridica, tanto più quando si tratta dei requisiti di validità di un contratto a forma scritta, la cui presenza non può essere surrogata dall’assenza di contestazioni (Cass. n. 25999/2018).

Infondati i motivi settimo, ottavo e nono, i primi sei diventano inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse: le censure contro un’autonoma ratio decidendi non potrebbero condurre alla cassazione, stante la definitività delle altre (Cass. nn. 5102/20204; 11493/2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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