Parificazione del conto presupposto processuale della verifica giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 233 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione costituisce presupposto processuale imprescindibile della verifica giurisdizionale affidatane alla Corte dei conti: in sua assenza il conto è improcedibile. L’adempimento, disciplinato dall’art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827, richiamato per gli enti locali dall’art. 93 TUEL, deve precedere il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale, come si desume dagli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c.. Non può essere equipollente alla parifica il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, né un controllo basato sulle sole scritture prodotte dall’agente: la parifica presuppone un controllo incrociato tra i dati dell’agente e le scritture esterne dell’ente.

Il Fatto

Il conto giudiziale n. 63953, reso dal tesoriere di un ente locale per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017, veniva depositato presso la Sezione giurisdizionale il 02.01.2020. Il magistrato istruttore, con relazione n. 740/2024, rilevava la presentazione tardiva all’ente, l’assenza della documentazione di corredo, la mancata sottoscrizione da parte dell’agente e il difetto di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno.

L’agente contabile eccepiva la propria estraneità ai ritardi e alle irregolarità, chiedendo la regolarità del conto e il discarico. L’amministrazione, con memoria, confermava che fino al rendiconto 2018 non risultavano provvedimenti formali di parifica, ritenendo sufficiente il parere di regolarità espresso sul rendiconto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di carattere processuale: se la parificazione integri un presupposto della giustiziabilità del conto o una mera irregolarità sanabile nel giudizio.

La risposta è netta. L’art. 618 del RD n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL, disciplina l’adempimento come attività amministrativa dovuta. La lettura congiunta degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, c.g.c. ribadisce che l’amministrazione deve procedere alla parifica prima del deposito del conto, depositato il quale l’agente è costituito in giudizio. L’art. 145, comma 3, c.g.c. conferma l’indefettibilità dell’adempimento, prescrivendo che il giudice relatore accerta la parificazione prima di esaminare il conto.

Quanto alla natura dell’adempimento, la Corte esclude che la parifica si riduca a un controllo di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi formati dal contabile. Essa è finalizzata ad attestare che la rendicontazione sia coerente con le scritture esterne in possesso dell’amministrazione e presuppone un controllo incrociato. Richiamando il proprio precedente Sez. Veneto n. 141/2024, il Collegio ribadisce che un controllo fondato sulle sole scritture dell’agente non è conforme allo spirito della normativa.

Nel caso concreto l’amministrazione ha confermato, con la propria memoria, l’assenza di parifica fino al rendiconto 2018, ritenendo sufficiente il parere di regolarità sul rendiconto. Tale assunto non è condivisibile: il visto di regolarità contabile non equivale alla parifica, poiché difetta la manifestazione di volontà in tal senso e, per di più, interviene tardivamente.

Ne deriva la improcedibilità del conto per difetto del presupposto processuale. L’assenza di condanna dell’agente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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