Insussistenza del dolo e non ripetibilità dell’indebito pensionistico di guerra (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 75 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra, la revoca del provvedimento di concessione per dolo del titolare ha effetto dalla decorrenza dei benefici, con conseguente recupero di quanto indebitamente riscosso. Tuttavia, la mera violazione dell’obbligo di comunicare il superamento del limite di reddito non integra automaticamente l’elemento psicologico del dolo. Ai fini del recupero occorre la prova della coscienza e volontà dell’indebita percezione, da accertarsi con puntuale apprezzamento delle condizioni oggettive e soggettive del beneficiario. Il giudizio di non ripetibilità può fondarsi su età avanzata, precario stato di salute, esiguità e natura del superamento reddituale.
Il Fatto
La ricorrente, già titolare di trattamento pensionistico di reversibilità quale orfana inabile permanentemente a proficuo lavoro di un deceduto per causa di guerra, agisce nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con determinazione n. 490/2022 l’Amministrazione aveva disposto il recupero delle somme corrisposte a seguito del superamento del limite di reddito previsto per legge, verificatosi dal 2012 al maggio 2024.
A seguito di istanza di archiviazione, l’Amministrazione confermava il recupero, riconoscendo però la prescrizione per le annualità 2012 e 2013 e rideterminando la somma in 64.303,82 euro. La ricorrente contesta l’esistenza del dolo, deduce il proprio affidamento incolpevole, l’esiguità dei superamenti reddituali e l’incidenza del recupero sulle primarie esigenze di vita, eccependo inoltre la prescrizione dei ratei anteriori al 25 settembre 2014.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rigetta preliminarmente la richiesta istruttoria del Ministero, diretta a ottenere dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra l’esibizione delle comunicazioni inviate alla ricorrente: la causa è matura per la decisione e la prova dell’avvenuto invio non modificherebbe l’esito del giudizio.
Nel merito, la più recente giurisprudenza di appello della Corte esclude qualsiasi automatismo tra la violazione dell’obbligo comunicativo e la prova del comportamento doloso del pensionato. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 377/1999, la revoca per dolo ha effetto dalla decorrenza dei benefici con recupero di quanto riscosso, mentre negli altri casi la revoca opera dalla data del provvedimento senza recupero delle somme già percepite. La circolare n. 82 del 27 settembre 2000 richiede un comportamento omissivo o commissivo fraudolento, deliberatamente preordinato a perpetrare l’inganno.
Il Giudice procede quindi all’esame degli elementi rilevanti. Da un lato, militano per il dolo le comunicazioni periodicamente trasmesse con il richiamo dei requisiti e l’invito a presentare la denuncia dei redditi. Dall’altro, elementi ritenuti maggiormente significativi inducono a escludere la prova del dolo: l’età avanzata della ricorrente al momento del primo anno contestato, il precario stato di salute documentato, e l’esiguità del superamento reddituale, quasi sempre contenuto entro poche centinaia di euro, con difficoltà di consapevolezza.
La domanda è pertanto accolta: è riconosciuta la non ripetibilità delle somme erogate nonostante il superamento del limite annuo, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto e interessi legali dalla data delle singole ritenute al soddisfo. Esclusa la rivalutazione monetaria per assenza di prova o allegazione di maggior danno, il Ministero è condannato alle spese di difesa.
Nota della Redazione
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