Indebita percezione di fondi agricoli comunitari da destinatario di misura di prevenzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 137 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di una misura di prevenzione personale non può percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell’art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011. La dichiarazione resa in sede di domanda di aiuto, con cui il richiedente attesta l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione secondo il Codice antimafia, integra il presupposto del danno erariale quando risulti non veritiera. La percezione delle somme in presenza di una condizione ostativa configura responsabilità amministrativa a titolo di dolo, poiché la presentazione della domanda e la riscossione avvengono nella consapevolezza della causa impeditiva.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale attiva nel settore dell’allevamento, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 50.126,65, oltre rivalutazione e interessi. La somma corrisponde ai contributi del settore agricolo comunitario, a valere sui fondi FEAGA e FEASR, percepiti per le annualità 2015, 2016 e 2017 tramite l’intermediazione di un Centro di Assistenza Agricola.
Secondo la prospettazione accusatoria, le provvidenze erano state erogate in assenza di un valido titolo legittimante: il convenuto, destinatario di una misura di prevenzione personale divenuta definitiva, aveva omesso di menzionare tale circostanza nelle domande di contribuzione, attestando falsamente l’insussistenza delle cause di divieto previste dal Codice antimafia. Il giudizio giunge alla Sezione dopo la denuncia della Guardia di Finanza e il deposito dell’atto di citazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha accertato la regolare costituzione del contraddittorio, non essendosi la parte convenuta costituita. La notificazione dell’atto di citazione, intervenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è stata ritenuta idonea a incardinare validamente il giudizio, con conseguente dichiarazione di contumacia del convenuto.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la domanda ricostruendo la disciplina comunitaria e interna. Il Regolamento UE n. 1306/2013 esclude la concessione dei benefici a chi abbia artificialmente creato le condizioni per ottenerli; l’art. 3, comma 1, legge n. 898/1986 impone la restituzione dell’indebito a chi, mediante dati o notizie false, consegue aiuti a carico del FEAGA e del FEASR; l’art. 75, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 445/2000 sanziona la dichiarazione sostitutiva non veritiera con la decadenza dal beneficio, la revoca delle erogazioni già disposte e il divieto di accesso per due anni.
La Sezione ha poi accertato che il convenuto, in qualità di titolare dell’impresa, aveva attestato nelle domande di aiuto l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011. Tale dichiarazione è risultata non veritiera, poiché il richiedente era destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divenuta definitiva, e non aveva ottenuto la riabilitazione prevista dall’art. 70 del medesimo decreto. Ne derivava la permanente operatività del divieto di percezione previsto dall’art. 67, comma 1.
La Corte ha quindi ravvisato gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio sostanziale, il nesso di causalità tra la condotta e il pregiudizio, e l’elemento soggettivo del dolo. La percezione delle somme non spettanti ha cagionato all’Organismo Pagatore AGEA un danno pari all’intero importo versato, quantificato in euro 50.126,65.
Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento della somma in favore dell’AGEA, con rivalutazione dalle date dei singoli pagamenti e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate in euro 232,88, sono poste a carico del soccombente e a favore dello Stato.
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Nota della Redazione
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