Rilevabilità d’ufficio della nullità della transazione pubblica in appello (Cass. civ. Sez. I n. 1410 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello deve rilevare d’ufficio la nullità del contratto per violazione dell’art. 49, quarto comma, legge n. 833 del 1978, per difetto dell’impegno di spesa e della necessaria copertura finanziaria, allorché la pretesa azionata presupponga la validità e l’efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione. La relativa questione, afferente ai fatti costitutivi della domanda, integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. L’art. 1421 cod. civ. consente il rilievo officioso della nullità sotto qualsiasi profilo, anche quando sia configurabile una nullità c.d. speciale o di protezione, e anche se la questione non è stata esaminata dal giudice di primo grado. Il rilievo è escluso soltanto se la pretesa viene rigettata in base a una ragione più liquida. Non integra motivazione apparente il provvedimento che illustri in modo coerente e completo il percorso logico-giuridico seguito.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata ottenne un lodo arbitrale che accertava il corrispettivo dovuto da un’azienda sanitaria provinciale per prestazioni di assistenza specialistica erogate in regime di accreditamento. L’azienda convenne in giudizio la struttura per ottenere la nullità o l’annullamento del lodo, accertando nel contempo il proprio obbligo di pagamento entro i limiti del tetto di spesa contrattuale.
La struttura eccepì la cessazione della materia del contendere, invocando un accordo transattivo con cui l’azienda si era impegnata a corrispondere una somma determinata, contro la rinuncia della controparte agli interessi di mora. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda principale per difetto d’interesse e accolse parzialmente quella riconvenzionale. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione dell’azienda, confermando il difetto d’interesse e ritenendo la questione di nullità della transazione estranea al thema decidendum. L’azienda ricorse in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo parzialmente fondato, escludendo anzitutto il vizio di motivazione apparente. La Corte territoriale aveva illustrato in modo ampio e coerente le ragioni della carenza d’interesse all’impugnazione del lodo, osservando che l’accordo transattivo aveva comportato il superamento delle statuizioni arbitrali e la definitiva regolazione dei rapporti fra le parti. La censura della ricorrente, limitandosi a isolare uno solo degli argomenti utilizzati, non ne aveva colto il quadro complessivo. Il vizio di motivazione presuppone che questa, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione: ipotesi esclusa nella specie.
Il profilo di fondatezza riguarda invece l’esclusione della rilevabilità d’ufficio della nullità dell’accordo transattivo per difetto dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria. La Corte territoriale aveva reputato la questione estranea alle domande reciproche, poiché quella principale mirava solo all’impugnazione del lodo e quella riconvenzionale all’accertamento della validità dell’accordo. Tale rilievo muove da una concezione eccessivamente limitata del thema decidendum.
La sentenza impugnata stessa dà atto che, attraverso la domanda riconvenzionale, il convenuto mirava in definitiva ad accertare l’efficacia vincolante della transazione, configurata come fonte esclusiva della disciplina del rapporto e premessa logico-giuridica indispensabile della cessazione dell’interesse all’impugnazione del lodo. Avendo la domanda riconvenzionale ad oggetto l’adempimento dell’accordo, la questione di nullità per violazione dell’art. 49, quarto comma, legge n. 833 del 1978 incideva sia sull’interesse ad agire sia sull’individuazione delle obbligazioni gravanti sulle parti.
La Corte ha quindi affermato che la Corte d’appello non avrebbe potuto escluderne il rilievo officioso, consentito sotto qualsiasi profilo e anche in presenza di una nullità c.d. speciale o di protezione, purché la pretesa non sia rigettata in base a una ragione più liquida. Il principio vale sia quando si chieda l’adempimento del contratto sia nelle azioni d’impugnativa negoziale, disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, strutturalmente e funzionalmente incompatibile con la diversa dimensione della nullità contrattuale.
Irrilevante è poi la circostanza che la questione fosse stata sollevata in primo grado e non esaminata dal Tribunale: in assenza di un’espressa decisione, il potere di rilievo officioso della nullità spetta anche al giudice del gravame, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda e integrante un’eccezione in senso lato. La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, restando assorbiti gli altri motivi.
Nota della Redazione
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