Correzione errore materiale solo per svista redazionale rilevabile ictu oculi (Cass. civ. Sez. II n. 8418 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. è esperibile esclusivamente quando il provvedimento presenti una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione redazionale e come tale rilevabile ictu oculi. Non è ammissibile l’istanza con cui la parte censuri il contenuto sostanziale della decisione, contestando la valutazione delle condizioni di proponibilità della domanda o l’individuazione del soccombente, perché in tal caso si deduce un preteso errore di giudizio e non un errore materiale. La correzione può essere disposta anche d’ufficio, ma presuppone comunque l’esistenza di un vizio percepibile dalla sola lettura del testo.

Il Fatto

Il ricorrente chiede la correzione dell’ordinanza con cui la Cassazione, dichiarata la cessazione della materia del contendere, aveva posto a suo carico le spese del giudizio di legittimità in applicazione del principio della soccombenza virtuale. L’istanza è depositata senza notificazione e investe l’art. 391-bis cod. proc. civ., contestando la condanna alle spese.

La resistente, che aveva ricevuto dall’ufficio la sola comunicazione della fissazione dell’udienza camerale, deduce l’inammissibilità dell’iniziativa e chiede a sua volta la rifusione delle spese del procedimento. La questione approda alla camera di consiglio della seconda sezione civile.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che la decisione sarebbe affetta da errore materiale per non avere considerato che l’originaria attrice era deceduta prima della prima udienza e non aveva potuto produrre il documento poi ritrovato e allegato in revocazione; inoltre assume che la caducazione della sentenza impugnata per revocazione avrebbe dovuto condurre a porre le spese a carico della controricorrente.

La Corte osserva che nessuna di tali deduzioni intercetta un errore materiale. L’ordinanza precedente aveva escluso le condizioni per proporre la domanda di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. e aveva individuato il soccombente nell’ambito del giudizio sulla soccombenza virtuale: il ricorrente censura il merito di quel giudizio, sostenendo che avrebbe dovuto avere contenuto diverso.

Il passaggio centrale della motivazione è la nozione di errore materiale: esso riguarda esclusivamente ciò che non attiene alla sostanza del giudizio, ma alla manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento, risolvendosi in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento e rilevabile ictu oculi. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. I 26-9-2011 n. 19601 e Cass. Sez. II 11-4-2002 n. 5196.

Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte esclude inoltre di riconoscere le spese alla resistente, poiché il deposito della memoria non è stato determinato dalla notificazione del ricorso ma da iniziativa autonoma della parte; manca così sia una soccombenza a carico del ricorrente, sia un rapporto di causalità tra l’iniziativa di questi e la memoria. Per tale ragione resta estranea alla decisione la questione rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 sulla configurabilità della soccombenza nel procedimento di correzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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