Rinvio al capitolato generale negli appalti pubblici: natura normativa (Cass. civ. Sez. I n. 6967 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di appalto pubblico stipulato da un ente pubblico che all’epoca era tenuto ex lege ad applicare il capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, il richiamo al capitolato generale contenuto negli atti contrattuali ha valore meramente ricognitivo e non negoziale. Ne consegue che il rinvio alle disposizioni del d.P.R. n. 1063 del 1962 opera nei limiti e secondo l’efficacia che tali norme assumono nell’ordinamento, restando sensibile alle modifiche normative successive alla stipulazione. Pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 l. n. 741 del 1981, che aveva sostituito l’art. 47 del capitolato, riprende efficacia ex tunc la facoltà delle parti di chiedere la deroga alla competenza arbitrale, con conseguente difetto di potestas judicandi del collegio arbitrale che abbia disatteso l’eccezione di incompetenza.
Il Fatto
Una società, in proprio e quale capogruppo mandataria di un’associazione temporanea di imprese, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 17 settembre 2021, che aveva dichiarato la nullità del lodo arbitrale. Il lodo, sottoscritto il 3 giugno 2016, aveva condannato l’ente committente al pagamento di una somma in favore della ricorrente in relazione all’esecuzione di un contratto di appalto per lavori di ammodernamento di un tratto stradale.
La Corte di appello aveva accolto l’impugnazione dell’ente committente, ritenendo che il collegio arbitrale difettasse di potestas judicandi per effetto dell’atto di declinatoria della competenza espresso dalla parte ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962, applicabile in virtù del richiamo contenuto nel capitolato speciale di appalto. La questione arriva in Cassazione sul punto della natura del rinvio e della sua attitudine a recepire le modifiche normative sopravvenute.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 43 e 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, sostenendo che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 la clausola arbitrale avesse riacquistato piena operatività anche quando la sua applicazione trovava fonte esclusiva nella volontà delle parti. La ricorrente censura altresì la qualificazione dell’ente committente quale amministrazione statale e del contratto come appalto pubblico.
Il motivo è infondato. La Corte osserva che la stazione appaltante, all’epoca di conclusione del contratto, costituiva un ente pubblico statale tenuto all’applicazione del capitolato generale, come risulta dall’art. 32 l. 7 febbraio 1961, secondo cui si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell’Azienda le norme in vigore per l’Amministrazione dei lavori pubblici, ivi comprese quelle succedutesi nel tempo. Il capitolato generale delle opere pubbliche ha valore normativo e vincolante e si applica al contratto direttamente e indipendentemente dal richiamo delle parti, in quanto stipulato da un ente pubblico tenuto ex lege ad adottarlo.
Solo per gli altri appalti pubblici il richiamo assume la stessa natura negoziale dell’atto che lo contiene, perdendo il collegamento con la fonte normativa e rendendo il capitolato insensibile alle modifiche normative successive. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che il rinvio avesse valore meramente ricognitivo della normativa richiamata, applicabile in virtù e nei limiti dell’espresso disposto di legge.
Da ciò deriva che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 16 l. n. 741 del 1981, che aveva modificato l’art. 47 del capitolato, è stata ripristinata con effetto ex tunc la facoltà delle parti di chiedere la deroga alla competenza arbitrale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 10873 del 2008 e Cass. n. 11216 del 2005.
Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dei criteri di interpretazione del contratto, è inammissibile: attesa la natura normativa e non negoziale del rinvio, non rileva interrogarsi sulla reale volontà dei contraenti, meramente ricognitiva della volontà della legge. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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