Mancanza di ammanchi non esclude diniego di discarico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 155 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto l’accertamento della regolarità dei conti giudiziali, non già l’operato dell’agente contabile sotto il profilo della responsabilità. L’irregolarità del conto e il conseguente mancato discarico prescindono dall’esistenza di ammanchi e dalla conformità del comportamento dell’agente alle prassi amministrative interne, ove il conto non sia idoneo a rappresentare in modo chiaro e intellegibile i fatti di gestione, come richiesto dall’art. 140, comma 2, c.g.c.. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non consente di derogare agli obblighi di rendicontazione. La tardiva parificazione da parte dell’Amministrazione, la commistione di gestioni diverse, l’omessa annotazione del versamento del fondo e la violazione delle formalità nel passaggio di consegne ex art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924 integrano altrettante irregolarità, anche in assenza di danni. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. è invece irregolarità ascrivibile all’Amministrazione, non all’agente.
Il Fatto
Il giudizio concerneva il conto giudiziale reso dall’agente contabile, quale economo di un Istituto Zooprofilattico Sperimentale, per la gestione della cassa economale relativa al periodo 1° gennaio – 12 ottobre 2019, ultima gestione dell’agente. Il conto, depositato il 17.12.2020, presentava plurimi profili di irregolarità segnalati dal magistrato istruttore: la sottoscrizione con visto di regolarità solo in data successiva all’approvazione del bilancio, la presenza di due schemi compilati con criteri differenti (cassa e competenza) e non coerenti tra loro, l’inclusione di fatti estranei alla gestione economale (quali la gestione delle riscossioni e le operazioni POS), l’omessa annotazione del versamento iniziale del fondo di euro 1.000,00 e lo svolgimento del passaggio di consegne senza l’intervento di un funzionario dell’Ente.
L’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e chiedeva la declaratoria di regolarità del conto, evidenziando l’assenza di ammanchi e la conformità del proprio operato alle “Istruzioni operative” fornite dalla Regione. Interveniva in giudizio l’Istituto, il quale deduceva che le differenze tra i modelli erano da ricondurre ai diversi criteri di compilazione e che l’Ente opera in regime di contabilità economico-patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di estinzione del giudizio, rilevando che il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e non dalla data del deposito presso l’Amministrazione di appartenenza. Nel caso di specie, il termine non era decorso tra il deposito del conto e la relazione di irregolarità.
Nel merito, la Corte ha richiamato la funzione del giudizio di conto, precisando che esso è volto all’accertamento della regolarità dei conti giudiziali, al fine di verificare la corretta gestione del denaro pubblico. Ha quindi affermato che le gestioni devono essere organizzate in modo che i risultati siano in ogni momento ricollegabili con certezza alle scritture contabili, come positivizzato dall’art. 140, comma 2, c.g.c. Da ciò consegue che l’assenza di ammanchi o il rispetto di regole interne non possono escludere l’accertamento dell’irregolarità del conto, laddove esso non sia idoneo a garantire la chiarezza e l’intellegibilità richieste dalla legge.
In applicazione di tali principi, la Corte ha individuato diverse irregolarità: la tardiva parificazione del conto, avvenuta dopo l’approvazione del bilancio, in violazione dell’art. 74 R.D. n. 2440/1923; la difformità tra i due schemi del conto, compilati con criteri diversi e non coerenti, che rendeva difficoltosa la ricostruzione della gestione; l’omessa annotazione del versamento iniziale del fondo; l’inclusione nella gestione economale di quella dei valori bollati, che avrebbe dovuto formare oggetto di un autonomo conto; la confusione tra la cassa economale e i proventi delle riscossioni, confluite nello stesso conto corrente.
Quanto al passaggio di consegne, la Corte ha qualificato l’intervento del funzionario terzo come adempimento sostanziale, volto a verificare la correttezza dei dati e a tutelare entrambi gli agenti, con effetti liberatori per il cessante e di accertamento per il subentrante. Ha pertanto ritenuto irrilevanti eventuali carenze delle Istruzioni operative, trattandosi di un adempimento previsto dalla legge ex art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924.
La Corte ha infine escluso che la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. possa essere addebitata all’agente contabile, trattandosi di un obbligo gravante sull’Amministrazione, cui ha fatto carico di adempiervi per il futuro. Ha quindi dichiarato il conto irregolare, senza ammettere a discarico l’agente, pur in assenza di ammanchi e criticità sostanziali, compensando le spese.
Nota della Redazione
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