Riliquidazione pensione per differenze retributive accertate dal giudice del lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 171 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS non è fondata, perché le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione, restando l’unitario procedimento di pensione coinvolto in capo a entrambi i soggetti, titolari di interessi qualificati incisi dall’esito del giudizio. L’eccezione di inammissibilità per assenza della previa istanza amministrativa ex art. 153 c.g.c. va respinta quando la parte abbia attivato uno scambio di comunicazioni con il Ministero e con l’Istituto previdenziale, seguito da atto di diffida. Quando la determinazione del trattamento pensionistico dipende dalla valutazione di differenze retributive accertate dal giudice del lavoro, il giudice contabile dispone consulenza tecnica contabile d’ufficio per la corretta ricostruzione della carriera e la quantificazione del trattamento spettante.
Il Fatto
Il ricorrente, ex docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione dal 1978, dopo una serie di contratti a tempo determinato è stato immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2015 ed è stato collocato a riposo d’ufficio dal 1° settembre 2016. L’INPS ha liquidato la pensione in misura pari a € 16.737,37 annui con decorrenza 1° settembre 2016.
Nelle more del perfezionamento dell’immissione in ruolo, il ricorrente aveva adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Viterbo, ottenendo l’accertamento del diritto agli scatti di cui all’art. 53 legge n. 312/1980. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18.09.2018, ha dichiarato il diritto a percepire gli aumenti stipendiali di cui al CCNL applicato, condannando il Ministero al pagamento delle somme. Il ricorrente ha quindi chiesto all’INPS la riliquidazione del trattamento pensionistico, che l’Istituto ha determinato tenendo conto delle sole retribuzioni originariamente erogate. Esperiti inutilmente i tentativi in via amministrativa, ha adito la Corte dei conti per la rideterminazione della parte retributiva e contributiva e la condanna dell’INPS ai ratei arretrati.
La Motivazione della Corte
L’Istituto resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda per assenza della previa istanza amministrativa ex art. 153 c.g.c. e la carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere deputato alla sola liquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei dati trasmessi dal Ministero datore di lavoro. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda ed eccepito la prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio antecedente il deposito del ricorso e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Corte ha delibato con priorità le due eccezioni preliminari. Quanto alla prima, ha rilevato che il ricorrente, prima di adire il giudice, ha attivato un fitto scambio di comunicazioni sia con il Ministero sia con l’Istituto previdenziale, tese al riconoscimento del proprio diritto, seguite da atto di diffida a firma del difensore: l’eccezione è pertanto priva di fondamento e va respinta.
Quanto alla seconda, la Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione, non dovendosi distinguere la figura di obbligato sostanziale passivo dell’unitario procedimento di pensione, che vede necessariamente coinvolti entrambi i soggetti, indipendentemente dall’essere parti nel giudizio, in quanto titolari di interessi qualificati direttamente incisi dall’esito del giudizio. La Corte cita sul punto la Corte dei conti, Sez. giur. Veneto n. 162 del 18 ottobre 2019, come richiamata dalla Sez. giur. Puglia n. 66 del 1° febbraio 2021. Sussiste dunque un interesse qualificato dell’Istituto previdenziale alla lite e ai relativi esiti.
Nel merito, il giudizio presenta una connotazione squisitamente tecnica. La Corte ha ritenuto necessario il ricorso a una consulenza tecnica contabile in grado di trasporre sul piano della corretta liquidazione del trattamento pensionistico le contestazioni svolte, attesa l’articolata vicenda che caratterizza la carriera del ricorrente.
Il giudice unico ha quindi rigettato le eccezioni preliminari, sospeso ogni ulteriore giudizio in rito e nel merito, nominato il consulente e ordinato allo stesso di esprimere un motivato parere, previo esame della documentazione del fascicolo, sui profili indicati: la valutazione della sentenza della Corte di Appello di Roma del 18.09.2018, del successivo provvedimento del 9.02.2021 n. 249 di esecuzione e del provvedimento del Ministero dell’Istruzione del 2.05.2017, ai fini della corretta ricostruzione della carriera, e la successiva quantificazione del trattamento pensionistico spettante a carico della gestione pubblica. Sono stati fissati i termini per le operazioni peritali e il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo, con riserva al merito della liquidazione delle spese di consulenza e di giudizio.
Nota della Redazione
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