Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 128 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale redatto dal riscuotitore deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico, costituendo il primo l’ammontare delle somme riscosse e il secondo l’ammontare delle somme riversate in tesoreria. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del mod. 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 integra un errore concettuale, non una mera imprecisione formale, poiché sostituisce indebitamente i versamenti e rende impossibile la verifica dello scarico. Ne consegue la carenza di un elemento essenziale del conto e la sua inammissibilità, con necessità di nuovo deposito, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende i crediti riscossi anche tramite POS, con conseguente obbligo di resa del conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’esercizio finanziario 2021 di un agente contabile, riscuotitore interno per i diritti di segreteria della polizia locale di un ente locale. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità depositata il 15 ottobre 2025, ha sottoposto al Collegio la questione dell’ammissibilità del conto, reso in difformità del mod. 21 e carente dei requisiti minimi essenziali.
L’agente contabile, costituendosi con memoria depositata il 19 marzo 2026, ha sostenuto che una quota rilevante delle entrate è stata riscossa tramite pagamenti elettronici mediante POS, somme mai entrate nella sua disponibilità materiale ma accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha quindi escluso la configurabilità del maneggio di denaro pubblico, ha qualificato i rilievi come meramente formali e ha chiesto il discarico dei conti giudiziali per assenza di ammanchi e di danno erariale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e la ripresentazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che distingue il modello dell’economo (mod. 23) da quello del riscuotitore (mod. 21). In quest’ultimo devono essere indicati le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione e, in particolare, i versamenti in tesoreria, con numero di quietanza e importo.
Da tale disciplina deriva che il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I versamenti non possono confondersi con le riscossioni: sono due colonne distinte e imprescindibili. Il Collegio richiama il principio per cui “il conto deve essere esaminato nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni quoad obiectum di qualunque specie” (Sez. Molise n. 25/2018) e quello secondo cui la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione (Sez. Veneto n. 238/2022; Sez. Piemonte n. 144/2011).
Preliminarmente il Collegio affronta la questione dell’inclusione degli incassi tramite POS, aderendo all’orientamento prevalente: la nozione di maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite altri soggetti. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto, come affermato da diverse Sezioni regionali (Corte conti Toscana n. 285/2017; Corte conti Sardegna n. 294/2018; Corte conti Calabria n. 176/2022).
Nel merito, il conto risulta non correttamente strutturato: la sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” contiene esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS, sostituendo indebitamente i versamenti. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di elemento essenziale, poiché non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio.
Il Collegio distingue il caso dal precedente C. Conti Sez. I n. 14/1985, ove il conto, pur redatto su modello irrituale, conteneva gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze). Qui, al contrario, manca l’elemento essenziale che documenta il trasferimento dei fondi, e ciò non consente di qualificare l’atto come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito; nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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