Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile sul gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 25 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa l’imposta di soggiorno da coloro che vi alloggiano e ha l’obbligo di riversarla all’ente locale maneggia denaro pubblico ed è qualificato agente contabile. La giurisdizione della Corte dei conti resta ferma anche dopo la riforma che ha attribuito al gestore la qualità di responsabile d’imposta, poiché il rapporto con la P.A. ha natura di servizio con compiti eminentemente contabili, distinto da quello tributario. Quando non è ravvisabile alcuna irregolarità gestionale, il giudice contabile pronuncia il discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’imposta di soggiorno di un esercizio finanziario da parte di una società che gestisce una struttura ricettiva. Il magistrato relatore ha deferito all’esame collegiale il conto per irregolarità formali ed economico-patrimoniali: assenza della sottoscrizione autografa e della firma digitale, mancata parificazione da parte del Comune, discrasia tra riscossioni e versamenti rendicontati, con conseguente mancanza di pareggio.
Il Pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto e per l’ordine di nuova compilazione. L’agente contabile ha depositato un nuovo conto, da cui emergeva un ammanco di euro 624,00, asseritamente riversato al Comune. Con ordinanza è stata disposta l’acquisizione della reversale attestante l’incasso della somma, poi depositata dal Comune.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione verifica la propria giurisdizione. L’imposta di soggiorno è stata introdotta dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che all’art. 4 ne prevede l’istituzione con deliberazione del consiglio comunale a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio.
Questa Corte ha già riconosciuto la qualifica di agente contabile al soggetto che, operante presso la struttura ricettiva, incassa l’imposta per conto del Comune con obbligo di riversarla all’ente locale (SS. RR. n. 22/2016/QM). Sul fronte della giurisdizione, la Cassazione ha stabilito che il gestore che incassa l’imposta e la riversa all’ente maneggia denaro pubblico ed è soggetto al giudice contabile (SS.UU. n. 19654/2018).
Dopo la riforma dell’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che qualifica i gestori come responsabili d’imposta, si è posta la questione del permanere della giurisdizione contabile, non risolta in modo univoco dalla giurisprudenza. Il Collegio, in continuità con la giurisprudenza di questa Sezione (sentenze nn. 31 e 32 del 2024), ritiene che la qualificazione di agente contabile e la persistenza della giurisdizione contabile siano ugualmente confermate.
I gestori, infatti, maneggiano denaro a destinazione pubblica e sono soggetti agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento, realizzando con la P.A. un rapporto di servizio con compiti contabili, diverso da quello tributario.
Nel merito, l’art. 149, comma 2, c.g.c. prevede che il collegio pronunci il discarico quando riconosce che i conti si bilanciano in favore dell’agente. Il discarico va pronunciato in assenza di irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile (Sez. Calabria n. 319/2020). Sulla scorta dell’acquisizione documentale e in accoglimento delle conclusioni del Pubblico ministero, la Sezione dispone il discarico, non risultando irregolarità gestionali, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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