Riliquidazione pensione e obbligo di flusso telematico delle amministrazioni datoriali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 292 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti complessi di liquidazione e riliquidazione della pensione pubblica, che coinvolgono più amministrazioni, l’interessato non ha l’obbligo di presentare una specifica domanda amministrativa per ogni singolo segmento procedimentale di competenza di ciascuna amministrazione, ben potendo presentare un’unica istanza indirizzata contestualmente a tutte le amministrazioni coinvolte, le quali la istruiscono applicando il principio di leale collaborazione. Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base delle differenze retributive riconosciute con sentenze giuslavoristiche passate in giudicato presuppone che le amministrazioni datoriali trasmettano all’ente previdenziale i dati retributivi in via telematica, secondo il vigente sistema di liquidazione delle pensioni pubbliche. La ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato, di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo, non rilevando la causa del ritardo. È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice contabile la domanda con cui l’INPS chieda di addossare alle ex amministrazioni datoriali l’onere degli accessori, manlevando l’Istituto previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente universitario in servizio presso un’azienda ospedaliera universitaria e collocato in quiescenza dal 31.12.2010, ha agito davanti alla Corte dei conti avverso il provvedimento con cui l’INPS gli aveva conferito la pensione liquidata con il sistema misto in misura annua lorda di € 27.184,18. L’interessato assumeva che il trattamento fosse stato parametrato erroneamente alla retribuzione della categoria sanitaria, anziché a quella di dirigente amministrativo di primo livello ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979.
Con due sentenze passate in giudicato — una della Corte d’appello e una del Tribunale, sezione lavoro — era stato riconosciuto il diritto all’equiparazione economica al trattamento fondamentale del dirigente sanitario non medico per il periodo 2009-2010 e la condanna delle amministrazioni datoriali al versamento delle relative differenze retributive, pari a € 12.142,84, poi corrisposte nel marzo 2024. Il ricorrente chiedeva quindi la riliquidazione della pensione sul corretto parametro, con interessi legali e rivalutazione, e in via subordinata il risarcimento per omessa o incompleta contribuzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. L’Istituto sosteneva che né la diffida del 19.02.2024, riguardante trenta dipendenti, né il ricorso amministrativo individuale del 14.03.2024 potessero valere come previa domanda, perché mancava la regolarizzazione contributiva. La Corte osserva invece che nei procedimenti complessi di riliquidazione l’interessato può presentare un’unica istanza a tutte le amministrazioni coinvolte, che la istruiscono secondo leale collaborazione.
Nel merito, dagli atti emerge in modo non controverso che le sentenze giuslavoristiche sono state eseguite: le differenze retributive sono state pagate con il cedolino di marzo 2024 e la posizione contributiva è stata regolarizzata con versamento dei contributi e predisposizione del nuovo modello PA04, trasmesso dall’Università all’INPS il 28 aprile 2025 e riconosciuto corretto dalla difesa attorea. Tuttavia, al momento della decisione, la pensione non era stata riliquidata, perché l’INPS aveva richiesto all’Università di trasmettere il relativo flusso telematico sulla procedura S7 web, e a tale richiesta non era seguito l’invio.
La Corte ricostruisce il sistema di liquidazione delle pensioni pubbliche come procedimento complesso, in cui l’amministrazione datoriale comunica all’ente previdenziale i dati retributivi utili ai fini della liquidazione, richiamando la propria giurisprudenza (Sez. giur. Reg. siciliana n. 964/2021, n. 12 e n. 19 del 2018, n. 263/2019, n. 1066/2012). Poiché le amministrazioni datoriali, pur avendo comunicato i dati in via cartacea, non avevano assolto all’obbligo di trasmissione telematica, l’INPS non aveva potuto procedere.
Quanto agli accessori, la Corte ritiene manifestamente infondata la prospettazione dell’INPS, secondo la quale essi non sarebbero dovuti perché già corrisposti sulle differenze retributive e, comunque, decorrerebbero solo dal passaggio in giudicato della sentenza giuslavoristica. La ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza di interessi e rivalutazione in favore del pensionato non rilevando la causa del ritardo: l’automaticità deriva dal riconoscimento dell’obbligazione pensionistica come debito di valore e dall’applicabilità dell’art. 429, comma 3, c.p.c., ora dell’art. 167, comma 3, c.g.c., con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo. Le Sezioni Riunite (sent. 10/QM/2002) hanno affermato che il maggior danno da svalutazione, al pari degli interessi, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo.
La Corte scrutinio poi la domanda di manleva proposta dall’INPS verso le amministrazioni datoriali. Ri levato che il petitum sostanziale concerne la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi su prestazioni corrisposte in ritardo, e richiamata Cass. civ., SS.UU., n. 15747/2019 e la giurisprudenza contabile d’appello (Sez. II App. n. 752/2016), dichiara il difetto di giurisdizione della Corte contabile in favore del giudice ordinario. Dispone infine la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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