Controlli interni parzialmente adeguati e invito al superamento delle criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 149 del 20.10.2025)
il divieto riguarda i dati identificativi di persone fisiche, qui assenti.
Refuso nel testo: “dell’148” (in luogo di “dell’art. 148”); la numerazione dei paragrafi ripete “4)” (controllo strategico e controllo sugli equilibri finanziari).
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato della Sezione regionale di controllo sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell’art. 148 d.lgs. n. 267/2000, ha ad oggetto l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento degli strumenti di controllo e non si esaurisce nella verifica della loro mera attivazione formale. La valutazione di parziale adeguatezza presuppone il riscontro di lacune regolamentari non colmate e di prassi operative non codificate, anche quando l’ente abbia concretamente sperimentato strumenti di controllo. L’assunzione tardiva dell’impegno di spesa, in difetto di un’obbligazione giuridicamente perfezionata e della preventiva disponibilità finanziaria, elude il disposto dell’art. 191 cod. proc. pen. e impone il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito di cui all’art. 194 TUEL, nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento accertati. Il controllo successivo di regolarità deve fondarsi su motivate tecniche di campionamento statistico-probabilistico, in conformità all’art. 147-bis TUEL.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esercitato la verifica annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023. L’ente ha trasmesso le relazioni-questionario previste dalle linee guida della Sezione delle Autonomie, acquisite nel 2023 e nel 2024.
In sede istruttoria la Sezione ha chiesto chiarimenti su alcune dichiarazioni contenute nei referti. L’ente ha riscontrato nel settembre 2025, rappresentando tra l’altro di aver ritenuto insussistenti i presupposti per l’annullamento d’ufficio di determinazioni di impegno adottate dopo l’acquisizione di beni e servizi, richiamando una deliberazione della Sezione ligure e un parere dell’avvocatura interna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto le carenze del regolamento sul sistema dei controlli interni, adottato nel 2013: per il controllo strategico, quello sugli organismi partecipati e quello sulla qualità dei servizi il regolamento rinvia a modalità da individuare a decorrere dal 2015, senza che risulti alcun aggiornamento. I controlli, pur avviati, restano quindi privi di base regolamentare.
Un secondo profilo riguarda l’ufficializzazione dei report. L’ente ha chiarito che il regolamento non impone deliberazioni di Giunta o Consiglio per la validazione, prevedendo una semplice comunicazione al Presidente del Consiglio. Il Collegio ravvisa in tale impostazione un limite sostanziale di trasparenza, controllo politico e responsabilizzazione formale.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile il Collegio osserva che gli acquisti di beni e servizi in assenza di un preventivo e formale impegno eludono il disposto dell’art. 191 TUEL e richiedono l’avvio della procedura dell’art. 194 TUEL, che consente il riconoscimento del debito nei soli limiti dell’utilità e dell’arricchimento accertati. La Sezione dichiara inconferente il precedente richiamato dall’ente, relativo a fattispecie di accertamento di residui, e invita a migliorare la programmazione degli acquisti. In relazione agli impegni tardivi, la deliberazione viene trasmessa alla Procura regionale per la valutazione di eventuali responsabilità amministrative.
Quanto al controllo di gestione, per il 2022 e il 2023 non risulta predisposto né trasmesso il referto previsto dall’art. 198-bis TUEL, non è attiva la contabilità per centri di costo e la reportistica è stata in più della metà dei casi non tempestiva nel 2023. Il controllo strategico appare invece strutturato e coerente, ma privo di copertura regolamentare. Il controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto regolarmente, senza necessità di misure di ripristino.
Permangono criticità sul controllo sugli organismi partecipati, in difetto di rendicontazione periodica, indicatori di performance e aggiornamento degli statuti, e sul controllo sulla qualità dei servizi, con Carta dei servizi non formalmente adottata nel 2022 e 2023 e assenza di benchmarking. La Sezione accerta pertanto la parziale adeguatezza del sistema, invita l’ente a superare le criticità indicate e dispone la trasmissione degli atti al Sindaco, all’organo di revisione e alla Procura regionale.
Nota della Redazione
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