Parifica parziale del rendiconto della Regione Siciliana per illegittimità costituzionale delle norme sul ripiano del disavanzo e sul finanziamento dell’ARPA (Corte dei Conti Sez. Riunite Sicilia contr. n. 1 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, pur svolgendosi in una fase avanzata del ciclo successivo, deve restare ancorato ai dati del rendiconto sottoposto a valutazione e alla certazione dei saldi di quel rendiconto. Le declaratorie di illegittimità costituzionale, avendo effetto retroattivo, si applicano al giudizio a quo e rendono illegittime per via derivata le voci di spesa assunte sulla base delle norme espunte dall’ordinamento. La mancata iscrizione degli stanziamenti obbligatori per il ripiano del disavanzo, nella misura prevista dall’art. 42, comma 12, d.lgs. n. 118/2011, inficia il risultato di amministrazione e comporta la violazione dei principi di veridicità, continuità ed equilibrio del bilancio. Gli interventi correttivi adottati dalla Regione negli esercizi successivi non possono sanare l’illegittimità che inficia il rendiconto all’esame, ma saranno oggetto di valutazione nei successivi giudizi di parifica.

Il Fatto

Il Rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 19 novembre 2021 e trasmesso alle Sezioni Riunite per la parifica. Con la decisione parziale n. 2/2022/PARI, la Corte dei conti aveva dichiarato irregolarità sul conto del bilancio, sullo stato patrimoniale e sul conto economico, sospendendo il giudizio per sollevare questioni di legittimità costituzionale su due fronti: il finanziamento dell’ARPA Sicilia con risorse del Fondo sanitario regionale e la quantificazione degli stanziamenti per il recupero del disavanzo finanziario.

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 1 e n. 9 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni regionali censurate. La Regione ha impugnato la successiva deliberazione di diniego di parifica (n. 3/2024/PARI) dinanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione, che con sentenza n. 16/2025/DELC l’hanno annullata per vizio di costituzione del Collegio. Il giudizio è stato quindi riassunto, previo deferimento del relatore e contraddittorio con l’Amministrazione e la Procura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato il consolidamento delle statuizioni contenute nella decisione n. 2/2022/PARI, espressamente richiamate ai fini della decisione finale, evidenziando le numerose poste dichiarate non regolari relative a entrate, residui attivi e passivi, impegni e pagamenti. Ha poi esaminato le ricadute delle pronunce di incostituzionalità sui saldi del rendiconto 2020.

Quanto alla sentenza n. 1/2024, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’inserimento del capitolo di spesa n. 413372 nel perimetro sanitario, comportando l’aumento per euro 29.000.000,00 della quota vincolata del risultato di amministrazione e l’incremento del saldo della parte disponibile negativa. Riguardo alla sentenza n. 9/2024, ha accertato che l’applicazione delle norme dichiarate incostituzionali ha determinato una sottostima degli stanziamenti per il ripiano del disavanzo, che avrebbero dovuto essere pari a euro 1.634.375.715,41 invece di euro 461.889.971,86.

La Corte ha respinto le tesi della Regione che invocavano la parifica con riserva o con osservazioni, richiamando la natura dicotomica del giudizio di parifica e la necessità di certificare i saldi a una data certa. Ha precisato che gli effetti retroattivi delle pronunce di incostituzionalità non possono essere superati dal principio del tempus regit actum né dagli interventi correttivi successivi, che presuppongono ma non sostituiscono l’accertamento officioso sulle risultanze del rendiconto in esame.

La Corte ha quindi disposto la parifica parziale del rendiconto, dichiarando non regolari gli stanziamenti sul disavanzo, la tabella sulle componenti del disavanzo, il capitolo di spesa per l’ARPA Sicilia e la parte vincolata del risultato di amministrazione, demandando ai successivi giudizi di parifica la verifica degli interventi correttivi adottati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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