Cessata materia del contendere con condanna INPS a riliquidare pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 457 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per la riliquidazione di un trattamento pensionistico, qualora l’ente previdenziale e il datore di lavoro riconoscano in corso di causa l’inserimento dei periodi contributivi omessi e l’attribuzione dei benefici figurativi già richiesti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la sola attestazione dell’avvenuto inserimento dei dati in estratto contributivo non esaurisce l’interesse del ricorrente: l’INPS va condannato a provvedere alla concreta riliquidazione della pensione e alla corresponsione dell’assegno pensionistico rideterminato, con gli arretrati dalla decorrenza del pensionamento, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione ordinaria di inabilità a carico del Fondo CPDEL, ha chiesto la rideterminazione del trattamento in godimento sotto due profili: l’accredito dei contributi relativi a un periodo di lavoro dipendente svolto nel 1995 e l’incremento dell’anzianità figurativa di due mesi per ogni anno di servizio effettivo, in favore dei lavoratori con invalidità superiore al 74 per cento, ai sensi dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Constatata l’inutilità di ogni tentativo stragiudiziale, la ricorrente ha agito nei confronti dell’INPS e dell’Azienda Sanitaria Locale competente, chiedendo la condanna dell’Istituto al pagamento dell’assegno così rideterminato e dei relativi arretrati.

L’INPS si è difeso eccependo di dover attendere l’invio dei dati e della documentazione da parte del datore di lavoro, contestando nel merito la spettanza della maggiorazione per il periodo richiesto. L’Azienda sanitaria ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la prescrizione. Nel corso del giudizio lo stesso datore di lavoro ha regolarizzato la posizione contributiva e l’INPS ha depositato l’estratto con l’inserimento delle maggiorazioni e del periodo di servizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha esaminato separatamente i due capi di domanda. Quanto al primo, relativo al conteggio dei periodi contributivi, ha rilevato che l’Azienda sanitaria, pur non essendo l’ultimo datore di lavoro, su sollecitazione del giudice ha regolarizzato la posizione della ex dipendente e che l’INPS, con la comunicazione depositata, ha inserito i periodi mancanti nell’estratto contributivo. La pretesa è stata dunque accolta, con conseguente cessata materia del contendere.

Quanto al secondo capo, il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il beneficio di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 è strettamente collegato al diritto e alla misura del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia. Nel caso concreto la maggiorazione risulta riconosciuta correttamente dal 2015 senza soluzione di continuità, sussistendo i requisiti medico-legali previsti dalla legge, valutati anche alla luce del decreto di omologazione del 12 aprile 2018 che aveva accertato un’invalidità del 75 per cento. Anche su tale capo va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il giudice ha però rilevato che non risultava l’effettiva riliquidazione della pensione né il pagamento di quanto spettante. Poiché la difesa della ricorrente si è opposta all’ulteriore rinvio richiesto dall’INPS per il perfezionamento della procedura, l’Istituto è stato condannato a provvedere alla riliquidazione del trattamento e al pagamento dell’assegno rideterminato, con gli arretrati dal pensionamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il giudice ha precisato che gli interessi decorrono dalla scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo, limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, richiamando la sentenza della Corte dei conti n. SSRR/10/2002/QM.

Quanto alle spese, in ragione della soccombenza parziale, sono state poste in solido a carico dell’INPS e dell’Azienda sanitaria, che si è attivata solo dopo la prima udienza, e liquidate in favore del difensore antistatario. Il giudice ha escluso il riconoscimento delle spese per la consulenza di parte, non essendo stata svolta alcuna consulenza d’ufficio né instaurato un contraddittorio tecnico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *