Soccorso istruttorio processuale e prova dei requisiti di capacità tecnica (TAR Lombardia n. 1078 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, il soccorso istruttorio ammette la produzione, anche in corso di giudizio e dopo l’aggiudicazione, della documentazione comprovante un requisito di capacità già posseduto al momento della presentazione dell’offerta, senza che ciò comporti modifica dell’offerta stessa. La nozione di fornitura analoga è distinta da quella di fornitura identica e va rapportata al concreto oggetto dell’appalto: essa non può essere circoscritta ai soli produttori del bene, ma si estende ai rivenditori che dimostrino un’adeguata struttura di acquisto, deposito e consegna. La valutazione della stazione appaltante sul possesso dei requisiti costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società controllata dal Comune ricorre a una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 2023, per la fornitura di spezie divisa in due lotti. Il lotto 1 ha ad oggetto la fornitura di zafferano, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del codice. Risulta aggiudicataria una società, mentre la seconda classificata impugna l’aggiudicazione.
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 100 del codice e dell’art. 7.3 del disciplinare, sostenendo che l’aggiudicataria non possieda o non abbia provato il requisito di capacità tecnica e professionale, e denuncia l’inosservanza dell’art. 17, comma 5, del codice. Domanda in via principale l’annullamento e l’inefficacia del contratto, in via gradata il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo si articola in quattro profili. Sul primo, il Collegio rileva che l’art. 7.3, lettera a), del disciplinare richiede forniture analoghe, nel triennio 2022-2024, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta, fissato in 143.000,00 euro. La prova può essere data mediante attestazioni rilasciate dal committente privato, con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. La dichiarazione prodotta in gara possiede tali requisiti; la prescrizione di caricare separati files per annualità non è prevista a pena di esclusione e attiene alle sole modalità di caricamento.
La contestazione sulla quota di prodotti non alimentari del 2022 è superata dalla produzione in giudizio delle fatture del triennio: gli importi aggiornati del 2023 e 2024 conducono a superare la soglia minima riferita all’intero triennio. Tale produzione non modifica l’offerta, poiché il criterio del minor prezzo configura la sola offerta economica, rimasta invariata. L’aggiudicataria ha dato ulteriore prova di un requisito già posseduto al momento dell’offerta.
Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1425 del 2025, che ha ammesso il soccorso istruttorio anche dopo l’aggiudicazione e a fronte dell’impugnazione di un altro concorrente, e la classificazione delle ipotesi di soccorso integrativo, sanante, in senso stretto e correttivo. Richiama altresì TAR Lazio, Roma, Sezione II-bis, n. 3265 del 2026 sul soccorso istruttorio processuale. L’art. 13 del disciplinare richiama espressamente l’art. 101 del codice e ammette l’integrazione documentale su circostanze preesistenti.
Sul secondo profilo, la nozione di fornitura analoga non equivale a quella di fornitura identica e va rapportata all’oggetto concreto. L’appalto non riguarda la produzione dello zafferano ma la fornitura di un prodotto già confezionato, con controllo della campionatura. Esso non è riservato ai soli produttori ma anche ai rivenditori. L’aggiudicataria ha provato di essere fornitore di prodotti alimentari, condimenti, aromi e spezie, con certificazioni di qualità e adeguata struttura organizzativa: la capacità di fornitura di spezie e prodotti alimentari speciali è analoga a quella dello zafferano confezionato.
Il terzo profilo è respinto per le ragioni già esposte; il quarto, sull’assenza dell’IVA, è apodittico e smentito dalle fatture prodotte. Il secondo motivo, sull’omessa verifica dell’offerta, non è fondato: la legge di gara esigeva solo la dichiarazione del committente, e la stazione appaltante ha chiesto anche la scheda tecnica e un campione. La valutazione sui requisiti è espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per manifesta illogicità. Il ricorso è respinto in ogni domanda, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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