Riliquidazione pensione militare aliquota 2,44% sotto 15 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 63 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il militare collocato in quiescenza con anzianità complessiva superiore a 20 anni, che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, ha diritto alla riliquidazione della pensione c.d. “mista” con l’applicazione, sulla quota retributiva maturata sino a tale data, del coefficiente annuo del 2,44%. L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non opera come aliquota fissa del 44% avulsa dal contesto, ma come coefficiente di valorizzazione progressiva per ciascun anno utile. Il principio nomofilattico espresso dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM è stato esteso ai militari con anzianità inferiore ai 15 anni dalla Sezioni riunite n. 12/2021/QM, con conseguente superamento dell’orientamento che circoscriveva il beneficio alla sola fascia 15-20 anni. La cessazione della materia del contendere è esclusa quando l’appellante non aderisca all’atto amministrativo sopravvenuto e non si verifichi l’accordo conforme delle parti.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza nel 2019 con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni, di cui circa 9 anni e 10 mesi al 31 dicembre 1995, e quindi destinatario del sistema di calcolo c.d. “misto” ai sensi dell’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995, ha chiesto il ricalcolo della pensione invocando l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di prime cure, la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, ha respinto il ricorso richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, ritenendo che l’aliquota fissa del 44% fosse circoscritta al solo personale militare con anzianità complessiva compresa fra 15 e 20 anni.

L’interessato ha proposto appello deducendo un unico motivo: la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e l’applicabilità del principio di cui alla Sezioni riunite n. 12/2021/QM, che ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione anche a chi al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni. L’INPS si è costituito chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere già provveduto alla riliquidazione in via amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, perché l’appellante non ha manifestato l’adesione all’iniziativa amministrativa dell’INPS e le parti non hanno rassegnato conclusioni conformi. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, il Collegio ha ricordato che la declaratoria presuppone il venir meno dell’interesse ad agire e contraddire e richiede che entrambe le parti diano atto del sopravvenuto mutamento e sottopongano al giudice conformi conclusioni.

Nel merito, il gravame è stato ritenuto parzialmente fondato. Il Collegio ha aderito all’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, che — chiamate a stabilire se la quota retributiva della pensione liquidata col sistema c.d. “misto” in favore del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità dovesse essere calcolata in misura fissa del 44% oppure con il coefficiente per ogni anno utile — hanno affermato che si deve tener conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%.

Le Sezioni riunite hanno così escluso che l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 operi fuori dal proprio contesto di riferimento, e hanno inteso evitare il rischio di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti nel periodo compreso fra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il raggiungimento dei 20 anni.

Il Collegio ha poi richiamato la Sezioni riunite n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, che ha esteso i medesimi principi ai militari con anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995. Su queste basi ha riformato la sentenza impugnata, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della quota retributiva con il coefficiente annuo del 2,44%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c..

Ha infine precisato che spetta all’INPS, in sede di esecuzione e dopo il formarsi del giudicato, tener conto di quanto già corrisposto in via amministrativa, e ha disposto l’integrale compensazione delle spese in ragione della novità della sentenza n. 12/2021/QM, intervenuta dopo la pubblicazione della decisione di prime cure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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