Riliquidazione pensione militari: aliquota 2,44% anche sotto i 15 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 64 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995, va determinata applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile maturato a quella data, e non l’aliquota fissa del 44%. Il beneficio dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non opera in modo generalizzato: la sua applicazione è circoscritta al contesto di riferimento e impedisce la duplicazione della valorizzazione dei trattamenti. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse ad agire e la reciprocità delle conclusioni delle parti; non può essere pronunciata se l’appellante non aderisce alla riliquidazione effettuata in via amministrativa. Spetta all’ente previdenziale, in sede di esecuzione e dopo il formarsi del giudicato, tener conto di quanto già corrisposto in sede amministrativa.

Il Fatto

Un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza dal 1° ottobre 2019 con un’anzianità complessiva di oltre venti anni di cui quattordici anni, undici mesi e sei giorni al 31 dicembre 1995, proponeva ricorso per ottenere il ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Essendo destinatario del sistema di calcolo misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, chiedeva l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, respingeva il ricorso richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che aveva escluso l’applicazione generalizzata dell’aliquota fissa del 44% e l’aveva circoscritta al personale con anzianità compresa tra quindici e venti anni. L’interessato proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e invocando la successiva sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM. L’INPS chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo già riliquidato la pensione e corrisposto gli arretrati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di cessazione della materia del contendere e la respinge. Secondo la giurisprudenza richiamata, tale declaratoria presuppone il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire e richiede che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto, sottoponendo al giudice conformi conclusioni. Nella specie l’appellante non ha aderito all’iniziativa amministrativa dell’INPS, adottata in forza della circolare n. 107/2021, che aveva condotto alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati.

Nel merito il gravame è parzialmente fondato. Il Collegio aderisce all’orientamento nomofilattico inaugurato dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che ha affermato come la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con anzianità compresa tra quindici e diciotto anni al 31 dicembre 1995, vada calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%.

Il percorso argomentativo delle Sezioni riunite muove dalla constatazione che l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al di fuori del proprio contesto di riferimento. La soluzione ermeneutica adottata pone al riparo dal rischio di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti per il periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni.

Il Collegio rileva che tali principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, anche ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a venti anni ma inferiore a quindici alla data del 31 dicembre 1995. La decisione si conforma a tale indirizzo, ormai recepito dalla giurisprudenza delle Sezioni di appello.

L’appello è quindi accolto nei limiti indicati: in riforma della sentenza impugnata, è riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo del 2,44%. Su ciascun rateo arretrato è liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo. All’INPS compete, in sede esecutiva e dopo il giudicato, tener conto di quanto già provveduto in via amministrativa. Le spese sono integralmente compensate in ragione della novità della sentenza n. 12/2021/QM, sopravvenuta alla decisione di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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