Danno all’immagine della P.A. e prescrizione: rileva la condanna penale irrevocabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 102 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno all’immagine della P.A., la prescrizione dell’azione erariale decorre, per le condotte realizzate dopo l’entrata in vigore della novella, dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009. La medesima disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 7 della legge n. 97/2001, è applicabile anche alle condotte causative dell’evento dannoso antecedenti alla sua entrata in vigore, salvo che sia già intervenuta, nel processo contabile, una sentenza ancorché non definitiva. Il diverso impatto mediatico delle condotte, il limitato lasso temporale di realizzazione e il lungo tempo trascorso dalla loro commissione costituiscono criteri di determinazione equitativa del pregiudizio non patrimoniale, suscettibili di ridurre l’addebito.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Sardegna, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, aveva condannato l’appellante — all’epoca dei fatti consigliere regionale nel gruppo “Misto” — al risarcimento del danno all’immagine in favore della Regione autonoma, quantificato in euro 10.000 oltre accessori. La pretesa si fondava su una condanna penale per peculato, divenuta irrevocabile a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente ai fatti estinti per prescrizione.
L’appellante ha impugnato la decisione deducendo tre motivi: nullità ex art. 51, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 per modifica della causa petendi rispetto all’invito a dedurre; prescrizione dell’azione erariale; erronea applicazione dei criteri di quantificazione del danno. Con memoria successiva ha chiesto la sospensione del processo ex art. 106 c.g.c. per un asserito errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel calcolo della prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione. La richiesta, formulata solo con memoria e non nell’atto di appello, non integra i presupposti dell’art. 106 c.g.c., in ragione della piena autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale e civile. Le Sezioni riunite hanno qualificato le ipotesi di sospensione come fattispecie eccezionali e di stretta interpretazione, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
Infondato è il primo motivo. Nell’atto di citazione il requirente ha richiamato le condotte di peculato realizzate nella medesima legislatura, la qualità rivestita dal convenuto e le sentenze penali già indicate nell’invito a dedurre. La riduzione dell’importo contestato — da euro 21.300 a euro 18.500 — configura una consentita emendatio libelli, restando inalterata la causa petendi. La declaratoria di prescrizione dei fatti anteriori al 16 settembre 2007 non incide sull'”an” del danno, essendo comunque intervenuta una condanna irrevocabile per le condotte non estinte.
Privo di pregio è il secondo motivo. L’appellante invoca l’orientamento anteriore al d.l. n. 78/2009, che non richiedeva la condanna penale irrevocabile quale condizione di procedibilità. Il Collegio ribadisce che la novella è applicabile anche alle condotte antecedenti, in assenza di diritti quesiti o assetti consolidati. La clausola di sospensione del termine prescrizionale ha funzione di bilanciamento degli interessi e trova fondamento nell’art. 24 Cost. e negli artt. 6 e 13 CEDU. Nella specie, la compromissione dell’immagine si è perfezionata con la pubblicazione degli articoli di stampa, successivi all’entrata in vigore della norma; la condanna è divenuta irrevocabile nel 2021.
Merita invece accoglimento, nei limiti indicati, il terzo motivo. Il primo giudice ha applicato i criteri equitativi in luogo del criterio del duplum di cui all’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, ritenuto inapplicabile. Valorizzando il minor impatto mediatico delle condotte rispetto a quelle degli altri consiglieri coinvolti, il limitato lasso temporale e i numerosi anni trascorsi, il Collegio ridetermina la condanna in euro 6.000, comprensivi di rivalutazione, oltre interessi legali. Le spese del grado sono poste a carico dell’appellante per il principio della soccombenza.
Nota della Redazione
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