Riliquidazione pensione militare sistema misto aliquota 2,44% fino al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 97 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra quindici e diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Il riconoscimento di tale diritto non è precluso dalla mancata formulazione di una domanda giudiziale espressamente volta all’applicazione di quel coefficiente, poiché il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice l’intero rapporto controverso. La sopravvenuta riliquidazione amministrativa non determina cessazione della materia del contendere se l’appellante non aderisca alla relativa prospettazione.
Il Fatto
Un ex ufficiale dell’Esercito Italiano, cessato dal servizio il 31/7/2019 con un’anzianità contributiva utile di quarantadue anni, tre mesi e dieci giorni — di cui sedici anni, due mesi e venti giorni al 31/12/1995 — e dunque soggetto al sistema di calcolo misto, conveniva in giudizio l’INPS davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto. Domandava la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico secondo l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, avendo l’Istituto applicato il meno favorevole regime dell’art. 44 del medesimo testo legislativo.
Il primo giudice respingeva il ricorso, ritenendo che le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/2021/QM, avessero limitato l’applicazione dell’art. 54 ai soli pensionati in possesso, alla cessazione, di un’anzianità compresa tra quindici e venti anni. Il pensionato proponeva appello, dolendosi della violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 39 d.lgs. n. 174/2016 per motivazione inesistente o contraddittoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione esclude che il giudizio possa definirsi con la cessazione della materia del contendere. L’INPS, nelle more, aveva riliquidato in via amministrativa la pensione applicando l’art. 54 e corrispondendo le differenze nell’aprile 2024, ma l’appellante non aveva aderito a tale prospettazione. Richiamando Cass. n. 26299/2018 e Cass. n. 21757/2021, la Corte ricorda che la cessazione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto e sottopongano conclusioni conformi; se la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, la pronuncia non può essere emessa.
Nel merito il gravame è parzialmente fondato, in coerenza con l’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021. Le Sezioni riunite hanno affermato che la quota retributiva della pensione, per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con anzianità compresa tra quindici e diciotto anni al 31 dicembre 1995, va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.
La Sezione non ritiene che il riconoscimento del diritto sia precluso dalla mancata formulazione di una domanda espressamente diretta all’applicazione del coefficiente del 2,44%. In base alla costante giurisprudenza contabile (sentt. 174/2022, 262/2023, 170/2024), il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte quali identificativi della causa petendi e del petitum: sussistenza del diritto, misura e decorrenza della pensione.
La domanda originaria, pur imperniata sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54, comma 1, esprimeva un petitum sostanziale volto al ricalcolo della pensione. Attraverso il principio delle Sezioni riunite, che del medesimo quadro normativo ha dato diversa interpretazione, si giunge a una percentuale di ricalcolo applicabile proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso pretesa.
Pertanto la Corte riconosce il diritto alla riliquidazione con l’aliquota annua del 2,44% sulla quota calcolata col sistema retributivo per ciascun anno maturato fino al 31 dicembre 1995 e condanna l’INPS, ove non abbia già provveduto, a ricalcolare la pensione e a pagare le competenze arretrate, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio sono integralmente compensate, in ragione della riliquidazione operata in via amministrativa.
Nota della Redazione
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